Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10380/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal as inadmissible due to lack of decisive perceptual error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal by Surace Roberto Maria inadmissible, ruling it was based on non-consented grounds. The appellant argued for a missing psychological element in the fraud and statute of limitations, but the Court found the lower court had already addressed these points. The decision emphasized that extraordinary appeals require a specific perceptual error regarding the decision's logic, which was absent here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal remedy is strictly limited to cases involving a decisive perceptual error in the lower court's reasoning; appeals based on mere evaluative choices or late statutory defenses are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal perceptual error statute of limitations psychological element inadmissible appeal bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 bis cod. proc. pen.
n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 625 bis cod.proc.pen
n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 16103 del 27.3.2002
Sez. III n. 47316 del 1.6.2017
SU n. 23428 del 22.3.2005
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SURACE ROBERTO MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 30/03/1966 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI CQ1& te& cteeit»..9 ret tsl-9-t-te Au- il 3 (2:2 i -CR — udito il d,Jetore 7,(1). (5-5,2;<-0)-Le IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Settima Sezione Penale di questa Corte dil Cassazione, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2023 (numero 19840 del 2023) ha dichiarato, in riferimento all'atto proposto da Surace Roberto Maria, la inammissibilità del ricorso. Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 3 giugno del 2022 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario - ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. Surace Roberto Maria, nelle forme di legge. 2.1 Il ricorrente deduce il mancato apprezzamento del motivo di ricorso in punto di elemento psicologico del reato. Rappresenta inoltre che il reato, dato il momento della decisione del ricorso, sarebbe estinto per prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/.

O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.3.2 Nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, nella decisione oggi impugnata, ha preso in esame il motivo di ricorso relativo alla pretesa assenza di elemento psicologico del reato, correlato alle modalità di notifica della raccomandata inviata dal curatore.

La deduzione difensiva (contenuta nell'originario atto di ricorse), pertanto, non è stata affatto ignorata ma è stata ritenuta manifestamente infondata. I limiti ontologici del ricorso straordinario prima illustrati - impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata, trattandosi di temi squisitamente valutativi e non correlati al preteso errore percettivo. Quanto al tema della prescrizione non può ritenersi utile, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, il tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e la decisione di inammissibilità posto che - ad esclusione della rinunzia - tutte le ipotesi di inammissibilità - come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric.

Bracale) operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità dell'atto di impugnazione dal suo 'proprio' modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 22 novembre 2023 Il