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Ordinanza — n. 9874/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as untimely filed, ordering costs and fine for missing statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its late filing, which exceeded the statutory time limit for review proceedings. The appellant filed the request on January 2, 2024, after the notice of the contested order was served in December 2023, violating the deadline set by Article 311 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund, ruling that no excusable error was present to extend the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 311, cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant is liable for costs and a fine unless excusable error is proven.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline procedural inadmissibility Cassation Court procedural costs fine fund excusable error ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo, sicché è stato fissato per l'odierna udienza de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.1.
Art. 311, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta essere presentato in data 2 gennaio 2024, oltre il termine previsto dall'art. 311 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 fe
art. 311 cod. proc. pen
Il ricorso risulta essere presentato in data 2 gennaio 2024, oltre il termine previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., pur considerando i giorni festivi.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO VALENTINO nato a ROMA il 03/01/1993 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMAfissata la trattazione de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; "7--)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Valentino RUGGIERO avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 21 settembre 2023 con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere per omicidio aggravato in danno di Daniele Di Giacomo.

2. Ricorre Valentino RUGGIERO, a mezzo del difensore avv. Eleonora Nicla Moiraghi, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, sicché è stato fissato per l'odierna udienza de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.1. Come risulta dalle attestazioni in atti, l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato all'interessato in data 14 dicembre 2023, all'avv. Marcucci in data 11 dicembre 2023 e all'avv. Moiraghi in data 20 dicembre 2023. Il ricorso risulta essere presentato in data 2 gennaio 2024, oltre il termine previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., pur considerando i giorni festivi. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 fe