Sentenza — n. 9873/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha sollevato, con ordinanza in data 17 novembre 2023, il conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al procedimento a carico di Antony Sandro AYALA RAMIREZ e Danny Daniel RUIZ VILCHEZ, relativo a furti aggravati, non ravvisando la propria competenza perché i fatti sono stati commessi nel circondario di Busto Arsizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha sollevato, con ordinanza in data 17 novembre 2023, il conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al procedimento a carico di Antony Sandro AYALA RAMIREZ e Danny Daniel RUIZ VILCHEZ, relativo a furti aggravati, non ravvisando la propria competenza perché i fatti sono stati commessi nel circondario di Busto Arsizio.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP del TRIBUNALE VARESE nei confronti di: GIP del TRIBUNALE MILANOnel procedimento a carico di: AYALA RAMIREZ ANTONY SANDRO nato in PERU il 2/10/1989 RUIZ VILCHEZ DANNY DANIEL nato in PERU' il 8/02/1985 con l'ordinanza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; sentite le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che chiede che sia dichiarato insussistente il conflitto con trasmissione degli atti al GIP del TRIBUNALE di VARESE. udito il difensore avvocato BAFFA COSTANTINO FRANCESCO, per AYALA, che chiede che venga dichiarato inammissibile il conflitto. /71
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha sollevato, con ordinanza in data 17 novembre 2023, il conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al procedimento a carico di Antony Sandro AYALA RAMIREZ e Danny Daniel RUIZ VILCHEZ, relativo a furti aggravati, non ravvisando la propria competenza perché i fatti sono stati commessi nel circondario di Busto Arsizio.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del 27 giugno 2023, aveva declinato la competenza a favore del Tribunale di Varese in relazione ai reati contestati ai suddetti imputati nel procedimento (anche a carico di altri), ritenendo che il luogo del commesso reato rientrasse nel circondario di Varese. 2.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni.
3. Il conflitto non sussiste. 3.1. Non è controverso tra le autorità giudiziarie in conflitto che i reati sono stati commessi in Busto Arsizio e Mornago, località che rientrano nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio. Tanto premesso, l'atto di proposizione del conflitto ritiene la competenza del Tribunale di Busto Arsizio — giudice mai investito della cognizione della causa —, non di quello di Milano che aveva declinato la competenza. 3.2. L'individuazione di un terzo giudice determina l'inesistenza del conflitto. Si è chiarito che «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice» (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Conflitto di competenza Gip Modena, Rv. 278489). 3.3.
Nel caso di specie, a seguito della declinatoria di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha investito questa Corte regolatrice del conflitto di competenza che riguarda, però, un terzo giudice (Tribunale di Busto Arsizio) che non è mai stato investito della causa. Ciò che più conta, ai fini di escludere l'esistenza del conflitto, è tuttavia il fatto che l'autorità che lo ha proposto non ha individuato la competenza del giudice dal quale aveva ricevuto la causa, ma di un terzo, così dovendosi escludere in radice l'esistenza di un conflitto tra due autorità che hanno preso cognizione della causa. 3.4.
Il conflitto è, dunque, insussistente e gli atti vanno restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese. Co