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Sentenza — n. 9679/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9679/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Pasquale Rongo con sentenza dello stesso Tribunale del 17/02/2009, irrevocabile il 24/10/2013. Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato alla demolizione delle opere abusive identificate nella predetta sentenza ed il Tribunale rilevava il mancato adempimento, nei termini, dell'obbligo imposto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9679/2024 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento restituzione del termine scaduto remissione della pena messa in libertà provvisoria azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONGO PASQUALE nato a NAPOLI il 03/12/1970 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Pasquale Rongo con sentenza dello stesso Tribunale del 17/02/2009, irrevocabile il 24/10/2013. Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato alla demolizione delle opere abusive identificate nella predetta sentenza ed il Tribunale rilevava il mancato adempimento, nei termini, dell'obbligo imposto.

2. Ricorre per cassazione Pasquale Rongo, per il tramite del difensore avv. Vincenzo Buoncunto, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge.Osserva la Difesa come non essendo stato fissato il termine per l'adempimento dal Giudice con la sentenza di condanna, il Pubblico Ministero istante avrebbe dovuto previamente investire il Giudice dell'esecuzione chiedendo la fissazione di detto termine, prima di poter avanzate richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena. A sua volta il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, nel contraddittorio delle parti, stabilire il termine di cui all'art. 165 comma 6, cod. pen.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. L'esame della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17/02/2009, irrevocabile il 24/10/2013, ha consentito di rilevare come il Giudice della cognizione, contrariamente a quanto affermato in ricorso, avesse fissato per la demolizione a cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, il termine di mesi sei dall'irrevocabilità della sentenza, come specificato sia in parte motiva (pag.

4) che nel dispositivo della pronuncia. Del tutto corretta si appalesa quindi l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, nel prendere atto del vano decorso del termine per l'adempimento, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellt O a spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle < - ammende. •:z