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Sentenza — n. 9670/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order for withholding defense lawyer's letter due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Bologna Surveillance Court's order retaining a letter from defense attorney Piera Farina to detainee Enrico Martinelli. The lower court had withheld the correspondence citing missing deposit stamps and lack of sender identification on attached police documents. The Court ruled that the Surveillance Court failed to provide concrete reasons justifying doubt about the letter's content or its relevance to the defense mandate, violating the defendant's rights. Consequently, the order was quashed and the case remitted for a new decision with proper justification.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter ord. pen.; Art. 103 cod. proc. pen.: In special detention regimes, a surveillance court cannot withhold defense correspondence merely due to formal defects like missing stamps; it must provide concrete reasons demonstrating why the content is not relevant to the defense mandate or why the apparent text is not the actual content.

Parole chiave

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special detention regime defense correspondence surveillance court order right to defense insufficient reasoning quashing of order remit for new judgment documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 18-ter ord. pen.
Secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 18-ter ord.
Art. 103 cod. proc. pen.
A fronte delle regole generali poste a garanzia della libertà del difensore e dello svolgimento delle sue comunicazioni con l'assistito (art. 103 cod. proc. pen.), in attuazione dei principi stabiliti nell'art.
Art. 24 Cost.
pen., violazioni di legge in relazione all'art. 24 Cost. e all'art.
Art. 41-bis ord. pen.
Piera Farina e diretta al detenuto Enrico Martinelli, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Piera Farina, in difesa di Enrico Martinelli, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
art. 24 Cost
pen., violazioni di legge in relazione all'art. 24 Cost.
art. 125 cod. proc. pen
e all'art. 125 cod. proc. pen.
art. 103 cod. proc. pen
A fronte delle regole generali poste a garanzia della libertà del difensore e dello svolgimento delle sue comunicazioni con l'assistito (art. 103 cod. proc. pen.), in attuazione dei principi stabiliti nell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Rv. 274479
(Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Rv. 274479 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pasquale Serrao D'Aquino, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia disponeva il trattenimento di una missiva datata 24 luglio 2017, proveniente dall'avv. Piera Farina e diretta al detenuto Enrico Martinelli, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.

2. Enrico Martinelli proponeva reclamo diretto al Tribunale di sorveglianza di Bologna, che lo rigettava con ordinanza del 20 ottobre 2022. Secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen., che individua le condizioni legittimanti l'attivazione dei meccanismi di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, il trattenimento della missiva era fondato, perché ad essa erano allegate talune relazioni tra autorità di pubblica sicurezza di rilevanza nazionale senza «timbri di deposito» e senza intestazioni che consentissero di comprendere la provenienza degli atti.

3. L'avv. Piera Farina, in difesa di Enrico Martinelli, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Nel ricorso si afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i diritti difensivi che venivano esercitati mediante l'invio della missiva; ha omesso di considerare quanto era stato esposto nelle memorie che spiegavano dettagliatamente il contenuto degli allegati alla missiva; non ha tenuto conto che essi sono inerenti a un mandato difensivo e sono costituiti da copie di atti legittimamente estratti dal fascicolo all'epoca pendente nei confronti di Martinelli; che la mancanza di «timbri di deposito» è aderente alla prassi seguita nelle cancellerie per il rilascio di copie di fascicoli, ove non si tratti di «copie conformi».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di «non inoltro» può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Rv. 274479 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione del suddetto principio, pienamente condivisibile.

A fronte delle regole generali poste a garanzia della libertà del difensore e dello svolgimento delle sue comunicazioni con l'assistito (art. 103 cod. proc. pen.), in attuazione dei principi stabiliti nell'art. 24 Cost., le affermazioni contenute nell'ordinanza emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale di sorveglianza risultano inidonee a spiegare le ragioni del provvedimento. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha esposto congrue massime di esperienza, in base alle quali possa ritenersi, in concreto, che l'inoltro al detenuto di una missiva proveniente dal suo difensore e di allegati costituiti da copie di informative di polizia, pur carenti di «timbri di deposito», non siano pertinenti al mandato difensivo, e possa dubitarsi che il contenuto effettivo della missiva o degli allegati sia quello che appare dalla semplice lettura dei testi.

2. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma rendendo congrua motivazione sulle ragioni del trattenimento della missiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così d