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Sentenza — n. 9428/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for failing to hold hearing, violating mandatory adversarial proceedings under Art. 666 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the single-judge execution order without remand, ruling it void for violating mandatory adversarial proceedings. The appellant argued the judge decided de plano without a chamber hearing, breaching Art. 666 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such a decision is absolutely null when the law requires the presence of the accused and their defender, mandating annulment under Art. 620(d).

Regesto Legislator

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Art. 666 c.p.p.; Art. 620 lett. d) c.p.p.: The execution judge's decision de plano without a hearing is absolutely null if the law mandates adversarial proceedings, requiring annulment.

Parole chiave

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execution judge adversarial proceedings de plano decision absolute nullity mandatory hearing esecuzione della pena esecuzione della sentenza remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 666 c.p.p.
La norma di cui all'art. 666 cod.
Art. 620 lett. d) c.p.p.
Si impongono, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett.
Art. 178 lett. c) c.p.p.
Art. 179 comma 1 c.p.p.
Art. 667 comma 4 c.p.p.
pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod.
art. 666 cod. pen
La norma di cui all'art. 666 cod. pen., inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice.
art. 666 cod. proc. pen
La norma di cui all'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni
Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante
260524, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv.
Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo
274556 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATACCHI ANDREA nato a PADOVA il 09/07/1963 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/3c~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art.657 cod. proc. pen. di rideterminazione della pena di cui a un provvedimento di cumulo emesso nei confronti di Andrea Batacchi.

2. Avverso detto provvedimento Batacchi, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art.666 cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'esecuzione provveduto senza fissazione dell'udienza camerale e, quindi, in assenza di contraddittorio, nonché vizio di motivazione in relazione al merito della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata va annullata in accoglimento della pregiudiziale doglianza processuale, assorbita l'ulteriore censura. La norma di cui all'art. 666 cod. pen., inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. &L,„ 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397).

Orbene, nel caso in esame il provvedimento risulta essere stato adottato de plano fuori delle ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione è autorizzato a pronunciarsi senza il contraddittorio delle parti. Si impongono, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett.

d) cod. proc. pen., di tale provvedimento, alla luce del principio di diritto individuato, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Ro