Italian Court dismisses appeal against employer conviction for hiring undocumented workers, upholding liability despite third-party contractor arrangement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by Stefan Claudio Caldararu, who argued he was merely a subcontractor's employee rather than the employer of undocumented workers. The court found the lower court correctly identified Caldararu as the employer because he directly managed, directed, and paid the workers despite the formal contract being with another entity. Consequently, the conviction for employing undocumented workers was upheld, and the appeal was dismissed with costs awarded to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The crime of employing undocumented workers is a personal offense where the employer is liable even if they utilize workers through a third-party contractor, as direct management and payment establish the employer relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALDARARU STEFAN CLAUDIU CUI 02YEDE5 nato a TARGU JIU (ROMANIA) il 17/07/1984 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato Stefan Claudio Caldararu colpevole del reato di cui all'art. 22 d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 per avere dato lavoro a due cittadini clandestini, lidpha Amadou Kante e Mahamadou Abdoulaye.
2. Ricorre Caldararu per il tramite del difensore di fiducia, avv. Antonio Pompò, articolando un unico motivo con cui deduce errata applicazione della norma incriminatrice Evidenzia che i giudici del merito, discostandosi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato nonostante sia rimasto accertato che lo stesso, contrariamente a quanto previsto dalla fattispecie incriminatrice contestata che configura un reato proprio, non era il datore di lavoro dei soggetti privi di permesso di soggiorno, ma, come si evince dalle risultanze dell'attività di intercettazione e dalla puntuali dichiarazioni rese dal testimone Vivirito, un semplice dipendente con mansioni di autista regolarmente assunto da altro soggetto giudicato separatamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'unica censura dedotta è infondata sicché il ricorso deve essere rigettato.
1. La fattispecie prevista dall'art. 22, comma 12, del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 è un reato proprio, che può essere commesso solo dal datore di lavoro, cosicché di esso non può rispondere un committente di opere affidate ad una persona che, a sua volta, ingaggia il lavoratore extracomunitario (Sez. 4, n. 31288 del 16/04/2013, Mangione, Rv. 255897). L' assunzione o l'ingaggio ad opera di terze persone non può fungere da "schermo" per porre il datore di lavoro a riparo da ogni responsabilità e ciò perché la fattispecie descrive la condotta illecita come quella di "occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno" e, quindi, non pretende affatto - per l'integrazione del delitto - che il datore di lavoro abbia personalmente assunto o ingaggiato lo straniero irregolare; cosicché risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze (Sez. 1, n. 25615 del 18/05/2011 - dep. 27/06/2011, IFragasso, Rv. 250687).
2. La sentenza impugnata non si è discostata dalla corretta interpretazione della norma incriminatrice. Ha, infatti, attribuito, la qualifica di datore di lavoro all'imputato dando per accertato - sulla scorta delle dichiarazioni rese da uno dei cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno e di quanto affermato dal testimone di polizia giudiziaria Vivirito, la cui deposizione non è stata ignorata o 1:ravisata - che lo stesso, pur essendo contrattualmente obbligato all'esecuzione di un contratto di appalto in favore di un altro soggetto committente, Roberto Meraviglia, avente ad oggetto la distribuzione di volantini pubblicitari, nei rapporti con i soggetti irregolarmente presenti nel territorio nazionale, Alpha Amadou Kante e Mahamadou Abdoulaye, incaricati della materiale esecuzione del servizio, aveva sempre operato in piena autonomia, al pari di un appaltatore (pag. 4).
Dopo averli 2 (Y/' reclutati ed assunti, si era sistematicamente occupato di controllarne la prestazione e di impartire le direttive necessarie alla sua esecuzione ed aveva corrisposto la retribuzione al termine di ogni giornata lavorativa. In definitiva, la qualifica di datore di lavoro è stata correttamente attribuita a colui che in concreto si è avvalso, in modo diretto, dell'attività lavorativa dei cittadini privi del permesso di soggiorno.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.191. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali