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Sentenza — n. 9295/2024 — snpen Generato dall'IA

Suspension revoked due to new crime; court finds original crime extinguished, ordering annulment and remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's order revoking Francesco Costa's suspended sentence. Costa argued the original crime should have been declared extinguished under Article 163 of the Penal Code, yet the execution judge failed to verify if the subsequent conviction for a prior crime could have triggered revocation. The court held that the original crime extinguished upon the new conviction, making the revocation improper and ordering a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 1; Art. 167, comma 1, cod. pen.: The crime underlying a suspended sentence extinguishes if a subsequent conviction for a prior crime occurs within the five-year period, provided the new judge could have revoked the benefit.

Parole chiave

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suspended sentence revocation crime extinction five years prior crime subsequent conviction penal code article 163 judicial execution review remissione della pena revoca della sospensione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 1, cod. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza che l'aveva concessa riguardasse un reato che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ex art. 163 cod.
Art. 167, comma 1, cod. pen.
L'argomento è fondato, perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato per cui sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue, ai sensi dell'art. 167 cod.
articolo 163 cod. pen
per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.
art. 163 cod. pen
pen., anche quando - come nel caso oggetto del giudizio - sia successivamente intervenuta, nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen., condanna per altro reato anteriormente commesso, se nell'infliggere quest'ultima il giudice della cognizione avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedentemente concesso.
art. 167 cod. pen
L'argomento è fondato, perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato per cui sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue, ai sensi dell'art. 167 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina Taype, Rv. 262330
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTA FRANCESCO, nato a Melicuccà il 17/09/1956 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Luigi Orsi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 settembre 2023 la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Francesco Costa dalla Corte d'appello di Catanzaro nella sentenza emessa nei suoi confronti il 10 maggio 2013, irrevocabile il 8 novembre 2013, che lo condannava alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto degli articoli 40 e 589 cod. pen. commesso il 19 gennaio 2007, evento verificatosi il 26 gennaio 2007.

L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2„ cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen. (sentenza del Tribunale di Vibo Valentia emessa il 17 marzo 2014, irrevocabile il 5 maggio 2015, di condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per delitto commesso il 5 dicembre 2007). it)t 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza successivamente emessa per delitto anteriormente commesso contenesse anch'essa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tal caso la sentenza è inidonea a costituire causa di revoca ex art 168 comma 1 cod. pen, ed avrebbe dovuto essere attivato il diverso rimedio previsto dall'ad 168, comma 3, cod. pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza che l'aveva concessa riguardasse un reato che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ex art. 163 cod. pen.; la mancanza della formale declaratoria di estinzione del reato non preclude la possibilità di rilevare che nel quinquennio dalla irrevocabilità non risulta la commissione nessun altro reato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Orsi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo motivo. In esso il ricorrente deduce che è stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza che l'aveva concessa riguardasse un reato che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per decorso del termine di cinque anni senza commissione di ulteriori reati. L'argomento è fondato, perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato per cui sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., anche quando - come nel caso oggetto del giudizio - sia successivamente intervenuta, nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen., condanna per altro reato anteriormente commesso, se nell'infliggere quest'ultima il giudice della cognizione avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedentemente concesso. (Sez. 1„ Sentenza n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina Taype, Rv. 262330).

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha verificato se il giudice della cognizione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia emessa il 17 marzo 2014 avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedente concesso dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 10 maggio 2013, che era già irrevocabile nel momento della pronuncia della successiva sentenza di condanna che ha determinato il venir meno del beneficio. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il primo motivo di ricorso è assorbito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così dec