Cassation court dismisses appeal against conviction for conscientious objection, ruling the crime remains valid under new military service laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Graziano Cenciarelli against the lower court's refusal to revoke his conviction for conscientious objection. The appellant argued that the abolition of conscription meant the crime was abrogated, but the court held that the criminal provision remained in force while only the specific conscription obligation was suspended. Consequently, the court determined that the conviction stands because the conduct is now punishable under the new military service code without the crime being abolished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 4 cod. pen.; Art. 2110 d.lgs. 66/2010: The suspension of conscription does not abrogate the criminal provision for refusal of military service, as the conduct remains punishable under the new military code which supersedes the old one.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENCIARELLI GRAZIANO nato a Colleferro il 11/06/1975; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 06/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare FRANCESCO UFILUGELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Graziano Cenciarelli diretta ad ottenere la revoca ex art.673 cod. proc. pen., per abrogazione del reato, della sentenza del Tribunale militare di Roma del 27 gennaio 1998 (divenuta irrevocabile il giorno 14 marzo 1998), con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art.8, comma 2,1.772/1972. In particolare il giudice dell'esecuzione ha rilevato che, a seguito della istituzione del servizio militare professionale realizzata dalla 1.331/2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art.14, comma secondo, 1.230 del 1998, essendo tale condotta invece sussumibile nella nuova fattispecie di cui all'art. 2110 d.lgs. 66/2010.
2. Avverso la predetta ordinanza Graziano Cenciarelli, per mezzo dell'avv. David Terracina, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.1.73 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.23, comma 1, 1.230/1998, 8 d.lgs. n.66/2010 in relazione agli artt. 25 e 27 Cost. ed all'art.2, comma secondo, cod. pen. ed osserva che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non vi sarebbe continuità tra le leggi succedutesi nel tempo in materia e che, quindi, l'abolizione del servizio militare di leva ha comportato l'abrogazione del reato di rifiuto del servizio militare di leva, considerato pure che all'epoca dei fatti il ricorrente non aveva la possibilità di scegliere il servizio civile sostitutivo al cui rifiuto era stata subordinata l'applicabilità della norma incriminatrice ex art.14 1.230/1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare c:he le disposizioni normative, che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il sevizio militare di leva sono norme integratici del precetto penale relativo ae condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l' art.2, comma quarto, cod. pen. con la conseguenza della non punibilità della condotta di chi, essendo obbligato al sevizio militare, ha rifiutato di prestarlo, salvo che - come nel caso di specie . non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile (Cass., sez. 1, 02/05/2006, n. 16228, Brusaferri, Rv. 233446).
Infatti, ciò non significa che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (L. n. 226 del 2004, art.1). Pertanto, non può parlarsi di abrogazione e di cessazione degli effetti penali delle relative sentenze irrevocabili, in quanto il servizio di leva è stato soltanto sospeso e non già definitivamente abolito. 2.1.
Inoltre, a seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. n. 331 del 2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art. 14, comma secondo, L. n. 230 del 1998, essendo tale condotta ora sussuniibile nella nuova fattispecie di cui all'art. 2110 del d.lgs. n. 66 del 2010, dato che il nuovo testo normativo è sovrapponibile al precedente e che la pena prevista (reclusione da sei mesi a due anni) è rimasta immutata (Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580). 2.2.
Del resto, anche anteriormente alla emanazione del d.lgs. n. 66 del 2010, denominato codice dell'ordinamento militare (entrato in vigore il 10 ottobre 2010), la maggioritaria giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la fattispecie di reato in esame, non essendo stata abolita, è regolata dal quarto e non dal secondo comma dell'art. 2, cod. pen., secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. 2.3.
Deve poi rilevarsi che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato non viene meno a seguito della successiva previsione del servizio civile, dato che tale facoltà non sussisteva al momento del suo rifiuto di prestare il servizio militare.
3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali