Cassation court dismisses appeal regarding time served for a crime that had already expired. The court rejects the argument for offsetting pre-trial detention against a new sentence. The decision upholds the constitutional prohibition against credit of punishment. The ruling confirms that time served must follow the new crime. The court emphasizes the preventive function of criminal penalties. The outcome is the inadmissibility of the request to offset time. The judgment affirms the strict temporal requirements for fungibility. The decision prevents a reserve of impunity for the defendant. The court maintains that the new crime must precede the offset. The ruling clarifies the logic of special prevention in Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to offset pre-trial detention against a new sentence. The appellant argued that his prior unjust detention should be deducted from the new penalty, citing constitutional principles, while the prosecution contended that such an offset would create a reserve of impunity. The court ruled that the statutory requirement for time served to follow the new crime is constitutionally mandated to prevent criminogenic effects and ensure the preventive function of punishment. Consequently, the request to compute time for an expired offense was rejected as incompatible with the legal system's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; The court established that pre-trial detention or time served for a prior offense cannot be offset against a new sentence, as the law strictly requires the time served to follow the commission of the new crime to avoid criminogenic effects and preserve the preventive function of punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TALEVI VALERIO, nato ad ANCONA il 22/05/1954 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, DOMENICO SECCIA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18/1/2022 la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., avanzata da Valerio Talevi, diretta a computare la pena espiata sine titulo nel corso di un procedimento per un reato che si era prescritto per la durata di quattro mesi e venti giorni nella pena da eseguire per una nuova condanna derivante dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 25/2/2019, irrevocabile il 20/10/2020, per il reato ex art. 8 D. Lgs. n. 74 del 2000. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. sono passibili di recupero soltanto la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, e tale condizione non ricorre nel caso di specie, in quanto la custodia cautelare indicata come presofferta era antecedente alla data di commissione del reato la cui pena deve essere eseguita.
È stata citata la sentenza della Corte costituzionale n.198 dell'11/7/2014 che ha illustrato le ragioni di tale regime della fungibilità, insite nell'esigenza di evitare che il credito di pena possa determinare una riserva di impunità, così comportando un effetto criminogeno. Inoltre, la necessità che la pena sine titulo segua e non già preceda la commissione del reato risponde anche alla finalità trattamentale e special-preventiva della sanzione penale, che sarebbe frustrata da una pena già scontata e scollegata dal reato di cui costituisce retribuzione.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Stefano Brugiapaglia, lamentando vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie. Illustra il ricorrente che per la custodia cautelare subaa sine titulo, Talevi aveva ottenuto l'indennizzo per ingiusta detenzione: tale ristoro solo pecuniario costituisce comunque un minus in termini ristoratori, rispetto alla possibilità di ottenere riparazione in forma specifica tramite lo scomputo di tale detenzione dalla pena da eseguirsi per il nuovo reato.
Non si ritiene sussistere un ostacolo nel testo dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in quanto detta norma richiede una interpretazione costituzional- mente orientata, così da dare luogo ad una presunzione solo relativa in ordine alla impossibilità che la pena preceda il reato, vincibile dalla prova contraria che nel caso concreto l'inversione non spieghi alcun effetto criminogeno: tale prova ricorre nel caso del Talevi, il quale ha già subìto una ingiusta detenzione ed è dunque consapevole delle conseguenze nefaste derivanti da azioni criminose.Evidenzia il ricorrente che tale impostazione è stata suggerita dalla stessa citata sentenza della Corte costituzionale, laddove ha escluso che la disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. si fondi su un'arbitraria presunzione assoluta, pena la lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte è compatta nel ritenere che non sia fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena sine titulo per un reato precedentemente commesso (Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017, dep. 2018, Schiavone, Rv. 272292). La lettera della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è, infatti, di piana lettura: "In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire'.
La ratio della norma è pure di evidenza logica, in quanto ammettendo che possa scomputarsi una custodia cautelare o una pena espiata sine titulo prima della commissione del reato la cui pena deve essere determinata, ne consegui- rebbe un intollerabile effetto criminogeno. 1.2. Nemmeno risulta fondato il dubbio di costituzionalità, che la difesa ritiene annidarsi nella ostatività assoluta, anziché in quella perorata in termini relativi e superabili dalla verifica concreta che l'ingiusto presofferto non dispieghi il paventato effetto criminogeno.
Nel caso di specie, si assume esservi prova che l'incentivo a delinquere derivante da un credito di pena non sarebbe ipotizzabile in ragione del lungo periodo trascorso tra l'ingiusta carcerazione e i nuovi episodi di reato. A prescindere dalla fallacità dell'argomento, manifestata dalla riproposi- zione di nuove condotte criminose, sia pure temporalmente distanziate, si sotto- linea che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 198 del 7/7/2014, ha esecrato il cosiddetto "credito di pena" che induce evidenti effetti criminogeni. Invero, la disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., è stata ritenuta non in contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. dalla Corte costituzionale che, in detta sentenza, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che lo sbarramento temporale «è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una 'riserva di impunità'; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa». 1.3.
A tali inoppugnabili argomentazioni si è correttamente richiamata l'ordinanza qui avversata, che ha diffusamente illustrato, citando i passaggi salienti della pronuncia del Giudice delle Leggi, le ragioni di rilievo costituzionale alla base della normativa in disamina.
2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa dell