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Sentenza — n. 9270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order regarding early release detention periods and procedural remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Saliuka Dardan's appeal against the Rome Surveillance Court's order concerning her early release detention periods. The lower court corrected the detention timeline based on an escape incident and remitted the evaluation of a specific period to the Magistrate of Surveillance due to a lack of prior decision on that segment. The Supreme Court upheld this procedural approach, ruling that direct adjudication would have infringed upon the appellant's defensive rights by preventing the formulation of specific grievances.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: When a first-instance decision omits a ruling on a specific detention period due to factual reconstruction errors, remitting the matter to the Magistrate of Surveillance is required to preserve the defendant's right to formulate specific grievances, rather than allowing direct appellate adjudication.

Parole chiave

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early release detention procedural remand defensive rights detention period calculation escape incident surveillance court order grievance formulation aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALIUKA DARDAN (CUI 05A0XB9) nato il 16/10/1992 avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/seigtite le conclusioni del PG C. (.43.-Litc(-u ).0 f›<Y J2 C-CO (re Otti LOYC i›V e ;,11 )‹. k ,:tjApifi « >00e e CLO Z52 a a 1 ,IUL0 sixtu 12,9c.k LO 22.; gri 3-cs2.14:c33 ottc6:2__ ,zefej_11 com qj (.0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 3 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha deciso sul reclamo proposto da Saliuka Dardan avverso il provvedimento emesso dal MdS di Roma del 23 dicembre 2022 in tema di liberazione anticipata. 1.1 Giova rammentare che la decisione del MdS ha così ricostruito i semestri detentivi del Saliuka: dal 28 maggio al 28 novembre del 2020 / dal 28 novembre 2020 al 28 giugno 2021 / dal 28 giugno 2021 al 28 dicembre 2021 / dal 28 dicembre 2021 al 28 giugno 2022 .

In riferimento ai primi tre semestri il primo giudice ha respinto la domanda, mentre l'ha accolta in relazione all'ultimo semestre (dicembre 2021 / gliugno 2022). 1.2 In sede di reclamo, il Tribunale ha in primis rettificato i periodi detentivi, ridotti da 4 a 3 sulla base delle concrete vicende esecutive (evasione dagli arresti domiciliari il 16 novembre del 2020, con posteriore arresto in Repubblica Ceca il 29 ottobre del 2021 e posteriore consegna). I periodi valutabilli, pertanto, sono : a) 28 maggio - 16 novembre 2020; b) 8 novembre 2021 - 8 maggio 2022; c) 8 maggio - 8 novembre 2022 2.

In virtù della rettifica, il Tribunale ha confermato il diniego per il primo semestre (in virtù della condotta illecita di evasione) e fermo restando l'accoglimento della domanda per il secondo periodo, ha rimesso al Magistrato di Sorveglianza la valutazione del periodo 8 maggio - 8 novembre 2022, mai oggetto di valutazione (nel senso che il Mds ha valutato solo la frazione sino al 28 giugno 2022), pur esprimendosi in dispositivo per il rigetto del reclamo.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Saliuka Dardan. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Quanto al primo periodo si evidenzia che vi è un eccesso di valorizzazione dell'episodio della evasione, posto che nell'intero semestre, in sostanza, il ricorrente aveva correttamente osservato le prescrizioni correlate alla misura in atto.Quanto al terzo periodo si sostiene, di contro, che il Tribunale avrebbe dovuto estendere la valutazione positiva già espressa dal MdS per il periodo antececente, senza rimettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza.

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 In premessa, va rilevato che la ricostruzione dei semestri operata dal Tribunale è corretta, in quanto basata su risultanze obiettive non contestate dalla difesa. 4.2 Quanto alla conferma del diniego relativo al periodo 28 maggio - 16 novembre 2020 il ricorso è infondato, posto che la commissione di un reato (condotta di evasione) è chiaramente indicativa della adesione solo apparente all'opera di rieducazione ed inficia l'intero semestre, così come affermato dal giudice del merito. 4.3 Quanto alla decisione di 'rimettere al Magistrato di Sorveglianza' la valutazione 2.ì-7 del terzo periodo (8 maggio - 8 novembre 2022) non si ravvisa alcun vizio della decisione.

Va in particolare osservato che pur avendo - pacificamente - il reclamo natura di impugnazione, nel particolare caso in esame (errata ricostruzione del periodo detentivo) su tale segmento della decisione è del tutto mancata la decisione di primo grado. Attribuire la potestà decisòria al Tribunale in via diretta avrebbe, pertanto, comportato un pregiudizio ai diritti difensivi, non potendosi dedurre (in ipotesi di rigetto della domanda) motivi di doglianza nel merito. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 7 novembre 2023