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Sentenza — n. 9041/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order for public utility work substitution due to insufficient prognostic reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order rejecting the request to substitute prison time with public utility work. The appellant argued the lower court ignored the spirit of the Cartabia reform and failed to conduct necessary investigative measures under Article 545 bis of the Code of Criminal Procedure. The court held that the appeal order lacked a complete prognostic assessment required by Article 58 of Law 689/1981 and Article 133 of the Penal Code, as it focused solely on past crime severity without evaluating post-crime conduct or future compliance risks.

Regesto Legislator

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Art. 58 legge n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: The judge must provide a complete prognostic assessment considering post-crime conduct and personal conditions, not merely past crime severity, to decide on the substitution of detention with public utility work.

Parole chiave

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substitution of detention public utility work prognostic assessment Article 58 Law 689 Article 133 Penal Code insufficient motivation investigative powers esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 95, d.lgs. n. 150
L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art.
Art. 58 legge n. 689 del 1981
A tale fine, l'art. 58 legge n. 689 del 1981 consente l'applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Art. 133 cod. pen.
Tali principi sono trasponibili anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Art. 20 bis cod. pen.
Art. 56 legge 689 del 1981
Art. 56 bis legge 689 del 1981
artt. 20 bis cod. pen
Con il primo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 20 bis cod. pen., 56 e seguenti legge 689 del 1981, e 545 bis cod.
art. 666 c.p
689 del 1981 proponendo istanza ex art. 666 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Tali principi sono trasponibili anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino
(così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIMPANARO ROBERTO nato a ENNA il 26/12/1960 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda, formulata nell'interesse di Roberto Timpanaro, di sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza del 21 ottobre 2021, irrevocabile il 9 febbraio 2023, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 56 bis legge 689 del 1981.

A fondamento del provvedimento reiettivo, la Corte rilevava come: il richiedente si fosse limitato a chiedere detta sostituzione, allegando dichiarazioni di disponibilità di due enti, senza fornire alcun altro elemento a sostegno; che, di contro, la sentenza di condanna inflitta avesse evidenziato la professionalità mostrata dal condannato nella perpetrazione dei delitti (plurimi episodi di falsificazione e detenzione di carte di pagamento fuel card Eni o Esso falsificate ex art. 55 comma 2 seconda parte d. Igs. 231 del 2007 ed indebito utilizzo delle stesse carte per prelievi di carburante ex art. 640 ter cod. pen); il mancato risarcimento integrale dei danni in favore delle persone offese.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo dei difensori avv. Mia Callegari e Andrea Fenoglio, che deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 20 bis cod. pen., 56 e seguenti legge 689 del 1981, e 545 bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Osserva il ricorrente come l'ordinanza impugnata disattenda lo spirito della riforma Cartabia: erroneamente la Corte ha respinto l'istanza difensiva sulla base esclusivamente della ritenuta gravità dei fatti ascritti all'imputato, senza neppure attivare gli strumenti istruttori che, secondo il testo della norma di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen, spetta alla Corte implementare. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 58 legge 689 del 1981 e vizio di motivazione. La Corte di Torino non ha fornito motivazione alcuna in relazione ai presupposti stabiliti dall'art. 58 legge 689 del 1981, ovvero quei fondati motivi in base ai quali possa prevedersi che il condannato non adempia alle prescrizioni; la Corte ha altresì omesso di fornire adeguata motivazione in ordine al pericolo di recidivanza, omettendo peraltro di considerare il lungo tempo (nove anni) trascorso dalla commissione dei delitti per cui era intervenuta sentenza.3.

Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Alessandro Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l'applicazione di una pena sostitutiva a norma dell'art. 53 legge n. 689 del 1981 proponendo istanza ex art. 666 c.p.p. nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, a condizione che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto. A tale fine, l'art. 58 legge n. 689 del 1981 consente l'applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Non può pervenirsi a sostituzione quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).

Tali principi sono trasponibili anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). Tra le condizioni che l'art. 58 legge n. 689 del 1981 richiede - in termini cumulativi rispetto alla garanzia contro il pericolo di ricaduta nel reato - vi è quello di una positiva prognosi circa la probabilità di futura osservanza delle prescrizioni inerenti l'applicanda pena sostitutiva.

Il giudice di merito può pertanto rigettare la richiesta, con idonea motivazione, sia quando svolga una prognosi negativa sullo svolgimento del lavoro, ex art. 58 della legge n. 689 del 1981, sia quanto ritenga, in base ai parametri ex art. 133 cod. pen., l'istante non meritevole della sanzione sostitutiva, ed ove verifichi, in base alla stessa norma, che la sanzione non possa produrre gli effetti rieducativi su cui si fonda.3. Nel caso in esame la Corte torinese ha fornito una motivazione incompleta, ancorata alla disamina delle circostanze poste a fondamento della condanna in esecuzione, con una visione proiettata al passato, senza peraltro considerare la lontananza nel tempo dei fatti sottesi alla condanna in esecuzione, ed omettendo di formulare alcuna considerazione in ordine alla previsione di inadeguatezza della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità proposto.

Difetta in altri termini il doveroso giudizio prognostico che il giudice dell'esecuzione deve effettuare attraverso una valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: certamente quindi la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna è elemento di cui il giudice deve tener conto, unitamente tuttavia all'analisi - doverosa e ben più rilevante, ai fini di un giudizio prognostico - della condotta post delictum, operando quindi una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, anche, nel caso, attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen.

4. L'accertata carenza della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Torino, per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu