Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9029/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses prosecutor's appeal regarding continued sentence conversion to probation under old law limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against a lower court's order converting a continued sentence into early release. The prosecutor argued that the old statute limiting probation to one year of base sentence was violated, claiming the new Cartabia reform should apply retroactively. The court rejected this, ruling that the previous law remains valid for sentences already in execution and that the judge correctly applied the full text of the old article, including provisions for satellite crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 53 L. 689/1981; Art. 95 D.Lgs 150/2022: The court held that when a statute is abrogated but measures are already in execution, the previous law applies, and the full text including satellite crime provisions must be considered, not just the base sentence limit.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued sentence conversion early release probation Cartabia reform retroactivity satellite crime penalties procedural error correction riduzione della pena adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 L. 689/1981
Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della repubblica del Tribunale di Vercelli che ha dedotto la violazione di legge evidenziando l'erronea applicazione dell'art. 53 L 689/1981 in quanto tale norma, applicabile al caso di specie anche se abrogata dalla c.d.
Art. 95 D.Lgs 150 del 2022
L'art. 95 D.Lgs 150 del 2022, infatti, così come anche indicato nell'art.
Art. 97 D.Lgs 150 del 2022
95 D.Lgs 150 del 2022, infatti, così come anche indicato nell'art. 97 in materia di esecuzione e conversione della pena pecuniaria non eseguita, prevede che in tali casi si continui ad applicare la disciplina previgente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, facendo peraltro corretto riferimento alla pronuncia delle Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv.
Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Zoncada
273751 - 01 (così anche Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Zoncada, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLInel procedimento a carico di: CASTELLANI ANDREA nato a MILANO il 06/12/1967 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. FRANCESCA COSTANTINI per l'inammissibilità; lette le conclusioni dell'avv. MASSIMILIANO BERTOZZI per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 9/5/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto, in parte, l'istanza di CASTELLANI ANDREA e ha riconosciuto la continuazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte di appello di Torino rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi dieci di reclusione.

2. Lo stesso Tribunale di Vercelli, letta la richiesta del pubblico ministero di A precisare se la pena determinata in continuazione doveva o meno intendersi convertita in libertà controllata, così come era stato disposto per la pena base, con ordinanza del 23 maggio 2023, ha proceduto alla correzione dell'errore materiale e ha pertanto disposto che la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione deve intendersi convertita in anni tre e mesi otto di liberazione anticipata.

3. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della repubblica del Tribunale di Vercelli che ha dedotto la violazione di legge evidenziando l'erronea applicazione dell'art. 53 L 689/1981 in quanto tale norma, applicabile al caso di specie anche se abrogata dalla c.d. riforma Cartabia, fissava per l'applicazione della liberazione controllata il limite massimo di un anno di pena.

4. In data 16 ottobre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Francesca Costantini chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 30 ottobre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l'avv. Massimiliano Bertozzi chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo dell'ordinanza pronunciata il 9 maggio 2023 l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 53 L 689/1981 in quanto tale norma, applicabile al caso di specie anche se abrogata dalla c.d. riforma Cartabia, fissava per l'applicazione della liberazione controllata il limite massimo di un anno di pena. La doglianza è infondata. 2.1. All'esito dell'entrata in vigore della c.d.

Riforma Cartabia la sanzione sostitutiva della libertà controllata non è prevista quale pena sostitutiva e le norme che la prevedevano sono state abrogate. La modifica normativa così intervenuta, però, non ha comportato e non comporta il venir delle misure che erano già state dispose e sono ancora in esecuzione. L'art. 95 D.Lgs 150 del 2022, infatti, così come anche indicato nell'art. 97 in materia di esecuzione e conversione della pena pecuniaria non eseguita, prevede che in tali casi si continui ad applicare la disciplina previgente. In queste situazioni, pertanto, si deve fare riferimento al testo dell'art. 53 L. 681 del 1989 in vigore sino alla data del 30 dicembre 2022 e non a quello attuale, nel quale la libertà controllata non figura.

In una corretta prospettiva, d'altro canto, tale norma deve essere integralmente applicata e non ci si può limitare a considerare quanto previsto dal primo comma, che stabiliva che la sanzione poteva essere disposta quando il giudice riteneva di dover determinare la pena detentiva entro il limite di un anno. La disposizione, infatti, nel caso in cui alla pena base dovevano essere applicati aumenti in continuazione, era integrata da quanto indicato nel successivo comma 4 che prevedeva espressamente che "nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione delle pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave ...". 2.2.

Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, facendo peraltro corretto riferimento alla pronuncia delle Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (così anche Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Zoncada, Rv. 282478 - 01), si è conformato ai principi indicati e il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice dell'esecuzione, preso atto che la pena detentiva di anni uno irrogata per il reato più grave era già stata sostituita con la libertà controllata, ha correttamente disposto la sostituzione anche per la pena applicata in continuazione per il reato satellite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 23 novembr