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Sentenza — n. 9026/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention validation order due to lack of legal remedy for flagrant arrest procedures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the detention validation order and the subsequent direct trial decree were null due to procedural defects and missing evidence. The court ruled that no legal remedy exists for these specific acts and that the judge's assessment of the arrest's legality at the time of the flagrant offense is not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 381, 429, 449, 450 c.p.p.; The appeal against the decree presenting a flagrant arrestee for trial validation and the subsequent validation order is inadmissible as no legal remedy exists for these acts, and the judge's ex ante assessment of the crime's configurability and attribution is not reviewable.

Parole chiave

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flagrant arrest validation direct trial procedure procedural inadmissibility lack of legal remedy ex ante assessment review gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 381 c.p.p.
Art. 429 c.p.p.
Art. 449 c.p.p.
Art. 450 c.p.p.
Art. 111 Cost.
Avverso tale provvedimento, infatti, l'ordinamento non prevede alcuna impugnazione né questo, finalizzato alla convalida dell'arresto in flagranza poi effettivamente avvenuta, rientra tra quelli per i quali si possa fare ricorso al principio generale di cui all'art. 111 cost.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 111 cost
Avverso tale provvedimento, infatti, l'ordinamento non prevede alcuna impugnazione né questo, finalizzato alla convalida dell'arresto in flagranza poi effettivamente avvenuta, rientra tra quelli per i quali si possa fare ricorso al principio generale di cui all'art. 111 cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007
Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023
pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv.
Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TALBI BASSEM (CUI 03TWGXD) nato a KAIROURAN (TUNISIA) il 15/10/1988 avverso l'ordinanza del 18/03/2023 del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NICOLA LETTIERI per l'

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 18/3/2023, ha convalidato l'arresto di Talbi Bassem e ha disposto procedersi al giudizio direttissimo nei confronti dello stesso, così come richiesto dal Pubblico Ministero con il decreto emesso il 18/3/2018 per il reato di cui all'art. 13, comma 13, secondo periodo D.Lgs 286/1998.

2. Avverso il decreto di presentazione dell'imputato a dibattimento per la convalida e avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso l'imputato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 381, 429, 449 e 450 cod proc. pen. In due distinti ma connessi motivi la difesa rileva che il provvedimento dei pubblico ministero sarebbe nullo in quanto privo della contestazione e alcuni degli atti di indagine, nello specifico il verbale di sit della sig.ra Alice Ranelletta, sarebbero pervenuti solo nel corso della stessa udienza di convalida e non erano, pertanto, contenuti nel fascicolo all'atto della presentazione della richiesta. Sotto altro profilo, poi, una corretta valutazione degli elementi acquisiti anche nel corso dell'udienza imporrebbe di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

3. In data 21 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Nicola Lettieri chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa, in due connessi motivi, deduce la violazione di legge rilevando che il decreto di presentazione al dibattimento dell'imputato arrestato in flagranza e l'ordinanza con la quale questo è stata convalidata sarebbero nulli. Le doglianze non sono consentite. 2.1. Il decreto di presentazione dell'imputato arrestato in flagranza di reato per la convalida e per la conseguente celebrazione del giudizio direttissimo non è impugnabile. Avverso tale provvedimento, infatti, l'ordinamento non prevede alcuna impugnazione né questo, finalizzato alla convalida dell'arresto in flagranza poi effettivamente avvenuta, rientra tra quelli per i quali si possa fare ricorso al principio generale di cui all'art. 111 cost.

Lo stesso atto, poi, perfettamente inquadrabile nello schema del diritto processuale, come evidenziato dal Procuratore generale, non può essere ritenuto abnorme, essendo tale categoria destinata unicamente a rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultano tuttavia affetti da anomalie genetiche o funzionali, tali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi, ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell'intero sistema organico della legge processuale (Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01). 2.2.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto all'ordinanza di convalida emessa dal giudice. Nell'ordinanza impugnata, infatti, il giudice, facendo riferimento agli elementi emersi e al momento conosciuti, ha dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e ha valutato l'operato della polizia secondo il parametro della ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 - 01 Ragione questa per la quale la corretta valutazione così effettuata "ex ante" -ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile a al momento in cui l'arresto è stato effettuato e non anche di elementi successivi- in ordine all'astratta configurabilità del reato per cui si procede e alla sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, non è sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicemb