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Sentenza — n. 9023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for failure to apply non-punishment benefit under Art. 131-bis Penal Code due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code, which grants exemption from punishment for minor offenses. The appellant argued that the specific circumstances of carrying a baseball bat outside his home warranted this exemption, while the trial court incorrectly relied solely on his criminal record to deny it. The Supreme Court ruled that the lower court failed to conduct the required balanced assessment of the offense's gravity and culpability, necessitating a new trial with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The court must perform a balanced evaluation of all specific features of the concrete offense to determine if the exemption applies, rejecting reliance solely on subjective indicators like prior convictions when objective factors of gravity are unassessed.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code non-punishment benefit minor offense exemption insufficient reasoning criminal record relevance balanced evaluation annulment with remittal contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen., la violazione di legge nella parte in cui non ha applicato l'art. 131-bis cod. pen..
Art. 133, first paragraph, cod. pen.
Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 4, paragraphs 2 and 3, Law n. 110/1975
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Termini Innerese in composizione monocratica ha ritenuto Antonino Tutone responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n.
Art. 606, letter b), cod. proc. pen.
Francesco Paolo Maurigi, deducendo, quale unico motivo di ricorso, rilevante ex art. 606 lett.
art. 131-bis cod. pen
pen., la violazione di legge nella parte in cui non ha applicato l'art. 131-bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushai
Come precisato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushai, Rv.
Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco
Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, Alberto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUTONE ANTONINO nato a PALERMO il 21/06/1988 avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Trattazione scritta.i

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Termini Innerese in composizione monocratica ha ritenuto Antonino Tutone responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, — per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione una mazza da baseball in legno, lunga cm 46, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona per le circostanze di tempo e di luogo, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro seicento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre Antonino Tutone, a mezzo del difensore avv. Francesco Paolo Maurigi, deducendo, quale unico motivo di ricorso, rilevante ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., la violazione di legge nella parte in cui non ha applicato l'art. 131-bis cod. pen.. Pur avendo ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, il Tribunale è poi incorso in errore nel non riconoscere la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero tutti i presupposti di legge.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Antonietta Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come precisato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266590-01), ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo onde poter valutare l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

3. Il Tribunale di Termini Imerese, nel respingere l'istanza difensiva volta al riconoscimento della speciale esimente, si è limitato a richiamare i precedenti penali di cui il Tutone è gravato, ritenendoli indicativi di una «personalità criminale piuttosto strutturata». Nella motivazione del Giudice di merito risulta, invero, carente ogni indicazione a indici di valutazione obiettiva della gravità del reato e del grado di colpevolezza che possano assumere, anche in via implicita, rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall'art. 131- bis cod. pen., che sono di natura prevalentemente oggettiva, non assumendo invece rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente dalla presenza dei precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948).

I precedenti, peraltro, in questa materia, assumono rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095).

4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Termini Innerese in diversa composizione personale, per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza, sia sull'esistenza di eventuali elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l'abitualità del comportamento dell'imputato, giustificativi del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tinbunale di Termini Imerese in diversa c