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Sentenza — n. 9022/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9022/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ouzif Siham ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 marzo 2023 con la quale è stato condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda, in ordine al reato di accensioni ed esplosioni pericolose di cui all'art.703 cod. pen., perché, senza la licenza dell'Autorità, il 7 settembre 2019 aveva acceso alcuni fumogeni in una pubblica via, all'esterno della base militare di Ghedi, nella quale vi era un'adunanza di persone in occasione di una manifestazione pubblica.

Regesto Legislator

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art. 703 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 9022/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. Preliminarmente, va disattesa la conclusione del Procuratore generale di qualificazione del ricorso come appello, atteso che pur essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante dell'art. 703, secondo comma cod. pen., in concreto è stata inflitta solo la pena pecuniaria di 103 euro di ammenda, sicché, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è inappellabile. 1.2. Giova premettere che la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. tutela l'interesse dell'incolumità fisica delle persone, che è compromesso in modo ancor più grave, se il fatto dell'accensione di un artifizio pirotecnico avviene in presenza di molte persone, ivi riunite per una manifestazione sulla pubblica via.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi prodotto infiammabile reati contro la tranquillità pubblica violazione delle norme sicurezza incendio colposo fabbricazione di materie esplosive

Disposizioni normative citate

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art. 703 cod. pen
Giova premettere che la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OUZIF SIHAM nato a BRESCIA il 05/09/1998 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo 01 ZvAilriC4,R1 IL W(0 Co 0-11: A-Ovr)r( <3 AOT c,.14,9 3, O. t_ o r,?,stirrrF,RF 4.77.1 PILA Gg.

p) ity6wz=zi, p( 3tnE -0,9 PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Ouzif Siham ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 marzo 2023 con la quale è stato condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda, in ordine al reato di accensioni ed esplosioni pericolose di cui all'art.703 cod. pen., perché, senza la licenza dell'Autorità, il 7 settembre 2019 aveva acceso alcuni fumogeni in una pubblica via, all'esterno della base militare di Ghedi, nella quale vi era un'adunanza di persone in occasione di una manifestazione pubblica.

2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 703 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il reato in esame richieda per il suo perfezionamento il requisito della pericolosità della condotta, non presente nel caso in esame. Dalla lettura del fascicolo, infatti, emergerebbe che l'imputato avrebbe acceso un solo fumogeno, senza lanciarlo in direzione di cose o persone. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna motivazione sul punto, nonostante la specifica richiesta sul punto formulata dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Preliminarmente, va disattesa la conclusione del Procuratore generale di qualificazione del ricorso come appello, atteso che pur essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante dell'art. 703, secondo comma cod. pen., in concreto è stata inflitta solo la pena pecuniaria di 103 euro di ammenda, sicché, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è inappellabile. 1.2. Giova premettere che la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. tutela l'interesse dell'incolumità fisica delle persone, che è compromesso in modo ancor più grave, se il fatto dell'accensione di un artifizio pirotecnico avviene in presenza di molte persone, ivi riunite per una manifestazione sulla pubblica via.

Ai fini della punibilità dell'agente è, inoltre, necessaria la mancanza di licenza dell'autorità (Sez. 1, n. 39754 del 5/12/2017, dep. 2018, Rebora Tommaso e Mirandola Daniele; Sez. 1, n. 43342 del 9/05/2019, Intelisano). L'indicazione della possibilità concreta che l'accensione illegittima di fumogeni determini una seria compromissione dell'incolumità delle persone in un contesto di assembramento, senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione, rende necessaria la descrizione del fumogeno da parte del giudice, altrimenti qualunque artificio pirotecnico anche di modesta entità integra la fattispecie di reato.

Nel caso di specie, il giudice si è limitato ad evidenziare che l'imputata aveva acceso un fumogeno di colore viola, senza descrivere - almeno in modo approssimativo sulla base dei dati acquisiti nell'istruttoria dibattimentale - il tipo di fumogeno acceso e le caratteristiche del fumo sprigionato percepibili dai presenti, sicché si è di fronte ad un vizio della motivazione della sentenza sulla descrizione del fatto concreto posto in essere che deve presentare un'apprezzabile pericolosità per la pubblica incolumità. In tema di vizio della motivazione della sentenza, infatti, è ravvisabile una motivazione apparente, allorché il provvedimento non contenga la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322).

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bre