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Sentenza — n. 8912/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against probation supervision order reclassified as opposition; case remanded to Tribunal of Surveillance for further proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the cassation appeal filed by Caporiccio Luca as an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code. The Tribunal of Surveillance had previously rejected his request to extinguish the sentence due to failed probation. The Court held that appeals against probation supervision decisions must be lodged as oppositions before the same tribunal, not via cassation, to preserve procedural guarantees. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Surveillance of Rome for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, cod. proc. pen.: When a cassation appeal is filed against a supervision tribunal order regarding the outcome of a probation measure, it must be requalified as an opposition to ensure the preservation of the right to a contradictory hearing before the same judge.

Parole chiave

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probation supervision cassation appeal opposition procedure criminal procedure code remand for further proceedings violazione semplice della LCStr pericolo di reiterazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Art. 666, cod. proc. pen.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
(espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016
(Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPORICCIO LUCA nato a TERRACINA il 09/08/1975 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l'esito dell'affidamento in prova al quale Caporiccio Luca, condannato a pena detentiva, era stato ammesso con ordinanza del 18 luglio 2019, stabiliva come segue: «dichiara non positivamente svolto l'intero periodo di prova da parte di Caporicdo Luca e, per l'effetto, rigetta la richiesta di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna di cui al titolo in esecuzione».

2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12 aprile 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01).

2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, l'impugnazione proposta avverso la menzionata ordinanza del 12 aprile 2023 deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 novem