Cassation appeal against probation outcome reclassified as opposition; case remanded to Tribunal of Surveillance for further proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reclassified the cassation appeal filed by Elisa Arquati as an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code. The Tribunal of Surveillance had previously declared the negative outcome of her therapeutic probation and ordered the execution of the remaining sentence. The Court ruled that since the original decision was made without formalities, the correct procedural remedy is an opposition, not a cassation appeal, and thus the case must be remanded to the Tribunal of Surveillance for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.: When a cassation appeal is filed against a probation outcome decision adopted without formalities, it must be requalified as an opposition to preserve the principle of conservation of appeals, and the case shall be remanded to the competent Tribunal of Surveillance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARQUATI ELISA nato a ROMA il 26/03/1992 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. Lidia Giorgio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l'esito dell'affidamento in prova al quale Arquati Elisa era stata ammessa con ordinanza del 26 gennaio 2021 in relazione a condanna inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 4 gennaio 2018, stabiliva come segue: «dichiara l'esito negativo dell'affidamento terapeutico e non estinta e, quindi, da eseguire la residua pena (dal 17.11.2021) di cui al titolo in epigrafe indicato».
2. Il difensore dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 aprile 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01).
2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, l'impugnazione proposta avverso la menzionata ordinanza del 26 aprile 2023 deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 novem