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Sentenza — n. 8910/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order for lack of specific notice on hearing subject matter violating fair trial rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8910/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome Surveillance Court's order of April 26, 2023, which declared the therapeutic probation ineffective. The defendant argued that the court violated fair trial principles by failing to specifically inform him that the hearing would address the incompatibility between the probation and new home arrest orders. The court held that generic notice of an 'execution incident' is insufficient when it omits specific, material issues like the potential invalidation of a prior measure, thereby nullifying the proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.: A generic notice of an execution hearing fails to guarantee the right of defense if it does not specify material issues, such as the potential invalidation of a prior measure, rendering the proceeding null.

Parole chiave

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execution incident therapeutic probation home arrest right of defense nullity of proceeding specific notice fair trial violation proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
pen., violazioni dell'art. 111 Cost. e dell'art.
Art. 665 cod. proc. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
pen., violazioni dell'art. 27 Cost., dell'art.
Art. 298 cod. proc. pen.
27 Cost., dell'art. 298 cod. proc. pen., dell'art.
Art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000
pen., dell'art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000 e dell'art.
Art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
230 del 2000 e dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 125 cod. proc. pen.
e dell'art. 125 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale di sorveglianza nei confronti di Fajardo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 53024 del 09/12/2014
(Sez. 1, Sentenza n. 53024 del 09/12/2014, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAJARDO HERWNDELL SARTORIO nato il 25/11/1979 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza che aveva emesso il 9 febbraio 2023, con la quale era stata concessa a Fajardo Herwendell Sartorio la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, in relazione alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 20 dicembre 2021. Il Tribunale di sorveglianza rilevava, per un verso, che, successivamente all'emissione dell'ordinanza del 9 febbraio 2023, il Pubblico Ministero aveva emesso nei confronti di Fajardo un nuovo provvedimento di cumulo, del 17 febbraio 2023, nel quale erano confluite sia le pene già inserite nel cumulo precedente, sia una pena ulteriore, di un anno e otto mesi di reclusione, che risultava inflitta per effetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 14 settembre 2022.

Il Tribunale di sorveglianza rilevava, per altro verso, che dopo la pronuncia della menzionata ordinanza del 9 febbraio 2023, di concessione dell'affidamento terapeutico, nei confronti di Fajardo era stata applicata, in pendenza di nuovo procedimento penale per altre violazioni, la misura degli arresti domiciliari, ritenuta incompatibile con l'affidamento terapeutico.

2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi con i quali chiede l'annullamento della menzionata ordinanza del 26 aprile 2023. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 665, 666, 678 cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'emettere il menzionato provvedimento del 26 aprile 2023, ora impugnato, ha violato i principi del giusto processo e del contraddittorio.

Il ricorrente nota che con tale provvedimento, conseguente all'udienza in pari data, sono stati definiti due procedimenti distinti: uno, ad impulso della Procura generale della Repubblica, riguardante l'estensione dell'affidamento terapeutico, concesso per il primo cumulo suddetto, all'ulteriore pena inclusa nel secondo cumulo; un altro procedimento, d'ufficio, riguardante la declaratoria, pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 19 aprile 2024, di cessazione dell'efficacia dell'affidamento terapeutico per ritenuta incompatibilità con il provvedimento cautelare che era stato emesso frattanto nei confronti di Fajardo.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza non aveva dato avviso che all'udienza del 26 aprile 2023 sarebbe stata trattata anche la questione riguardante l'inefficacia, ritenuta dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento del 19 aprile 2023, del provvedimento di ammissione all'affidamento terapeutico, per ritenuta incompatibilità fra quest'ultimo e la misura cautelare degli arresti domiciliari frattanto applicata nei confronti di Fajardo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazioni dell'art. 27 Cost., dell'art. 298 cod. proc. pen., dell'art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000 e dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

Afferma che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha errato nel ritenere che l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento terapeutico fosse incompatibile con l'esecuzione della misura cautelare cui Fajardo è sottoposto. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 111 Cost. e dell'art. 125 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale di sorveglianza nei confronti di Fajardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata instaurazione del contraddittorio, è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un'effettiva difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 53024 del 09/12/2014, Rv. 261663 - 01) 1.2. Nel caso ora in esame, dagli atti emerge che l'avviso notificato alle parti dal Tribunale di sorveglianza, in relazione all'udienza fissata per il 26 aprile 2023, indicava genericamente, come oggetto della trattazione, soltanto «Incidente di Esecuzione», e non risulta che l'interessato e la difesa fossero stati informati circa la possibilità di trattazione, a tale udienza, anche della questione relativa alla inefficacia, ritenuta dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 19 aprile 2023, del provvedimento di ammissione all'affidamento terapeutico del 9 febbraio 2023, per ritenuta incompatibilità fra quest'ultimo e la misura cautelare degli arresti domiciliari frattanto applicata nei confronti di Fajardo.

2. In applicazione del richiamato principio, pienamente condivisibile, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Ogni censura riguardante altri profili è assorbita. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglia