Cassation court annuls GIP execution order, ruling competence belongs to the first-instance court for penalty determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Public Prosecutor successfully appealed a GIP order recognizing the continuation of crimes and reducing the sentence. The court found that the first-instance court, not the execution judge, held exclusive competence because the appellate court merely confirmed the original penalty. Consequently, the GIP's order was annulled without remand, and the case was sent back to the first-instance court for proper handling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 4 c.p.p.; Art. 665, comma 2 c.p.p.: The judge competent to determine the execution position for multiple convictions is the one who issued the final unappealable decision, which, in cases of confirmation of the first-instance judgment, is the first-instance court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: ROMANO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/02/1996 avverso l'ordinanza del 06/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Costantini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; letta la memoria della difesa, avv. S. Dionesalvi, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 10 luglio 2023, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con rinvio al Gip.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 marzo 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza e ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge, ha accolto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata nell'interesse di Salvatore Romano, in relazione a tre sentenze definitive, rideterminando la pena irrogata in quella di anni sette di reclusione ed euro 40mila di multa.
2. Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. conseguente all'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Si assume che la competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena apparterrebbe al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, quale giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (sentenza emessa in data 18 settembre 2019, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 31 gennaio 2020, irrevocabile il 4 dicembre 2020). Viene, altresì, dedotta violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. atteso che il Tribunale di Napoli si era già pronunciato, con ordinanza di rigetto emessa in data 24 dicembre 2021, sulla medesima istanza.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Costantini, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Con memoria difensiva, presentata in data 10 luglio 2023, il difensore di Salvatore Romano, avv. Salvatore Dionesalvi ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
2. Si osserva che la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna, emesse da giudici diversi, deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, e far capo, quindi, a un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile (tra le altre, Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Confl. comp. in proc.
Marfella, Rv. 233583; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Peco, Rv. 240812; Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, De Sano, Rv. 245953), stabilisce che essa appartiene, indipendentemente dall'oggetto della domanda e dall'attinenza della questione proposta a decisione adottata da altro giudice, al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendo riguardo al momento della presentazione della domanda (tra le altre, Sez. 1, n. 2 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc.
Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171; Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760). L'indicata norma deve essere raccordata con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che - prevedendo che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado" - determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado (tra le altre, Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320;
Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, Confl. comp. in proc. Calderaro, Rv. 215370; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, Confl. comp. in proc. Emmausso, Rv. 223979; Sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, Confl. comp. in proc. Orlandi, Rv. 242069). Spetta, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza 'di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (tra le altre, Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc.
Orofino, Rv. 223222, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, o di esclusione delle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, o di applicazione della continuazione tra più reati; Sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015 Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Pmt in proc. Leo, Rv. 264541, in tema di comparazione tra le circostanze dei reato).3. Nella specie, la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 18 settembre 2019, nei confronti di Salvatore Romano, è stata confermata dalla Corte d'appello con sentenza emessa in data 31 gennaio 2020, irrevocabile il 4 dicembre 2020, ultima pronuncia adottata ad essere divenuta irrevocabile.
4. Pertanto, sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avrebbe dovuto pronunciarsi il Tribunale di Napoli, al quale spettava, anche, verificare l'eventuale pregresso rigetto di istanza precedente basata sugli stessi elementi, e adottare le conseguenti valutazioni sul punto. L'ordinanza, quindi, deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso