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Sentenza — n. 8781/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging the disciplinary sanction's merits rather than procedural legality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the substantive merits of a disciplinary sanction rather than its procedural legality. The appellant argued that a mere greeting between detainees did not constitute a prohibited communication, but the lower court correctly rejected this as a matter of fact. The Court ruled that such factual evaluations regarding the nature of interactions fall within the exclusive jurisdiction of the disciplinary judge and cannot be reviewed by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.; Art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review disciplinary sanctions based on arguments concerning the substantive merit of the facts, such as whether a mere greeting constitutes a prohibited communication, reserving such evaluation to the disciplinary judge.

Parole chiave

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disciplinary sanction appeal substantive merit review procedural inadmissibility detention regime rules prohibited communication sanzione disciplinare ammonizione sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis comma 4 bis ord.
Art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Art. 38, ord. pen.
Art. 39, ord. pen.
Art. 77, reg. es.
Art. 616, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.
Sez. 1, n. 146 del 28/09/2022
Giova sottolineare come, sul punto, sia stato recentemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 146 del 28/09/2022, dep.
Sez. 7, n. 18642 del 24/01/2020
Inconferente appare quindi il richiamo effettuato in ricorso alla pronuncia della sez. 7, n. 18642 del 24/01/2020, che, nel valutare se il mero saluto potesse annoverarsi alla stregua di una comunicazione vietata, affrontava appunto il merito della questione.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SCILLA il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLA, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto adottato inaudita altera parte, in data 06/12/2022, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Caia Antonio ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett.

b) avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli in data 18 maggio 2022. In premessa si dava atto che Caia aveva subito la sanzione disciplinare per aver tentato di comunicare con altri detenuti non appartenenti al suo gruppo di socialità e che egli, con il reclamo, aveva contestato la verità dell'addebito e aveva affermato che il comportamento sanzionato avrebbe potuto al più rappresentare un saluto innocuo non qualificabile come comunicazione. t') ( Ciò posto, il giudice a quo evidenziava che nel reclamo non erano state dedotte irregolarità o illegittimità della procedura di contestazione e di irrogazione della sanzione e che dal verbale neppure erano emersi profili di illegittimità. Pertanto, il Magistrato di sorveglianza riteneva che il reclamo fosse volto a contestare inammissibilmente il merito della sanzione.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Caia, il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 38, 39, 69, comma 6, lett. a), ord. pen. e 77 reg. es . In particolare, il Magistrato di sorveglianza avrebbe violato il principio, rispetto al quale il detenuto nel reclamo aveva lamentato la violazione, secondo cui il mero saluto tra detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato e non appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non costituisce di per sé un valido presupposto per l'esercizio del potere disciplinare.

3. Il sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, avendo ritenuto le doglianze generiche e inconferenti, quindi inidonee a scalfire la tenuta logico- motivazionale del provvedimento gravato, che risulterebbe coerente e lineare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e generiche. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis comma 4 bis ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso che ci riguarda, è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

2. Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge, avendo il Magistrato di sorveglianza correttamente dichiarato inammissibile il reclamo in quanto proposto per i motivi attinenti al merito, non sindacabili da esso Magistrato. Giova sottolineare come, sul punto, sia stato recentemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 146 del 28/09/2022, dep. 2023) che il valutare se il "mero saluto", ossia il saluto non accompagnato da ulteriori parole, possa essere ricondotto al concetto di "comunicazione" è una questione «afferente decisamente al merito (...) Si tratterebbe, peraltro, di una valutazione rapportata sempre a circostanze e modalità del caso concreto, quindi, non consentita, nel contesto procedimentale descritto». Inconferente appare quindi il richiamo effettuato in ricorso alla pronuncia della sez. 7, n. 18642 del 24/01/2020, che, nel valutare se il mero saluto potesse annoverarsi alla stregua di una comunicazione vietata, affrontava appunto il merito della questione.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell