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Sentenza — n. 8778/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8778/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREA GIUSEPPE nato a RIZZICONI il 23/06/1978 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8778/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

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liberazione condizionale prescrizione della pena esenzione dalla pena scarcerazione atto sessuale con un detenuto sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREA GIUSEPPE nato a RIZZICONI il 23/06/1978 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo, proposto da Giuseppe Crea - ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.-, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 11/03/2022, che aveva rigettato la sua istanza dì concessione di liberazione anticipata in relazione al semestre 29/07/2021- 29/01/2022. Il provvedimento reiettivo si fondava sulla sanzione (ammonimento) subita dal detenuto per avere, il 24/08/2021, violato il divieto di comunicazione con detenuti collocati in diversi gruppi di socialità.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Giuseppe Crea, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Donato, che denuncia violazione di legge con riferimento all'art.54 della legge 354/1975, nonché vizio della motivazione. Si duole in particolare il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto automaticamente discendere il rigetto della istanza di liberazione anticipata dalla riportata sanzione, senza tener conto dell'oggetto della comunicazione (condizioni di salute e argomenti alimentari) e del fatto che essa sia avvenuta con detenuto non appartenente alla stessa organizzazione.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il ricorrente ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, giacché il mero rilievo dell'infrazione disciplinare non può porre nel nulla in modo meccanicistico un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 3849 del 03/02/2022 n. m.; Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311).

3. E', però, del pari ineludibile osservare che tale valutazione comparativa, nel caso scrutinato, è stata compiuta - con richiamo congruo degli elementi acquisiti e nettezza logica - dal Tribunale, con il conseguente approdo sfavorevole per Crea in ordine alla concreta possibilità di riconoscergli la misura premiale per il semestre in contestazione, proprio a cagione del vulnus di grado elevato costituito dal comportamento del condannato. In questo alveo, risulta evidente che la censura proposta dal ricorrente, circa la scarsa rilevanza dell'episodio sanzionato, è volta a sollecitare un differente giudizio fattuale. Deve darsi atto che il Tribunale ha tratto valutazioni, espresse nel testo con chiarezza e logicità, in ordine al fatto che tale comportamento fosse ostativo all'invocato beneficio, in quanto sintomatico di una scarsa adesione alle regole restrittive. Le considerazioni espresse all'interno della ordinanza, essendo espresse in modo del tutto lineare e logico, non sono sindacabilì in questa sede.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.