Cassation court dismisses appeal against early release denial due to negative disciplinary conduct affecting rehabilitation assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giovanni Cannalire's appeal against the denial of early release, upholding the lower court's decision based on his disciplinary infractions. Cannalire argued that the tribunal failed to consider his overall positive conduct and improperly extended the negative effects of a 2019 sanction to periods outside its original scope. The court ruled that the judge's discretionary assessment correctly weighed the specific disciplinary violations as evidence of a lack of genuine rehabilitation efforts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; The granting of early release is subject to the judge's discretionary evaluation of regular conduct and participation in rehabilitation, where negative disciplinary behavior can negatively impact prior periods if it demonstrates a refusal of resocialization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANNALIRE GIOVANNI nato a BRINDISI il 12/05/1959 avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo, proposto da Giovanni CANNALIRE, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Vercelli del 11/03/2022, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo 30/04/2018-30/10/2021. Il provvedimento reiettivo si fondava sul comportamento non regolare tenuto dal Cannalire, destinatario di un rapporto disciplinare del 5 novembre 2019 sanzionato con 4 gg. di 'Ears' per possesso di beni non consentiti, ed essendo egli stato trovato in possesso di un telefono cellulare in data 24 gennaio 2022.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Giovanni CANNALIRE, per mezzo del suo difensore avv. Rocco Femia, che denuncia violazione di legge con riferimento all'art.54 della legge 354/1975, nonché vizio della motivazione. Si duole in particolare il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza non abbia valutato la condotta complessivamente tenuta dal detenuto nel corso di tutto il periodo in esame: i Giudici non hanno tenuto conto della relazione di sintesi del 01/12/2021 che, pur dando atto dell'episodico disciplinare del 22/11/2019, evidenziava il positivo percorso intramurario e dava parere favorevole alla fruizione di permessi premio. L'ordinanza impugnata ha infine omesso di fornire adeguata motivazione alla ragione per cui il fatto oggetto di sanzione disciplinare debba riverberare i suoi effetti anche su semestri diversi da quello in cui l'infrazione è maturata.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'art. 54 ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di ried ucazion e.Pertanto, in materia, l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743).
La condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186;
Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705).
3. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha fatto buon governo dei superiori principi, avendo congruamente motivato in ordine alla tenuta da parte del Cannalire di comportamenti in contrasto con la rieducazione della pena. I Giudici di merito hanno in particolare richiamato il primo rapporto disciplinare del novembre 2019 e la ricaduta nell'illecito, nel gennaio 2022, allorquando il detenuto è stato trovato in possesso, all'interno della cella, di un telefono cellulare; ha quindi valutato, condivisibilmente, come la gravità delle condotte giustificasse la reiezione dell'istanza, sottolineando l'irrilevanza del precedente periodo esente da rilievi disciplinari, posto che la condotta tenuta costituiva espressione, certa, della assenza di una effettiva opera di rieducazione in atto.
3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il C