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Sentenza — n. 8775/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal claiming inhumane detention conditions violated ECHR rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by prisoner Pietro Aglieri inadmissible, rejecting his claim that detention conditions violated the ECHR. Aglieri alleged severe issues including poor hygiene, lack of light, and restricted study rights, but the court found the lower tribunal's reasoning logical and specific regarding cell sizes and available amenities. The court ruled that the grievances were merely repetitive attempts to re-litigate the merits, which are excluded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: In appeals regarding economic compensation for detention, the Court of Cassation cannot review the manifest illogicity of a decision but may only declare it inadmissible if the lower court's reasoning is absent or merely apparent, as the facts presented were sufficient to justify the denial of compensation.

Parole chiave

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detention compensation appeal ECHR Article 3 violation cassation inadmissibility manifest illogicity review prisoner conditions claim diritti del detenuto regime penitenziario allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto da Pietro Aglieri, avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 30 novembre 2020, che aveva rigettato la sua istanza risarcitoria ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Pietro Aglieri, per mezzo dei suoi difensori avv.ti Marina Vaccaro e Maria Brucoli, che denunciano violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 3 CEDU
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto da Pietro Aglieri, avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 30 novembre 2020, che aveva rigettato la sua istanza risarcitoria ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n.
legge 4 agosto 1955, n. 848
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGLIERI PIETRO nato a PALERMO il 09/06/1959 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto da Pietro Aglieri, avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 30 novembre 2020, che aveva rigettato la sua istanza risarcitoria ex art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nelle forme del ristoro economico relativamente a tutta la carcerazione sofferta dall'inizio della stessa, 16/06/1997, al 30/11/2020.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Pietro Aglieri, per mezzo dei suoi difensori avv.ti Marina Vaccaro e Maria Brucoli, che denunciano violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 CEDU e 35 ter ord. pen.. Richiamata la Giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, il condannato censurava in particolare la decisione assunta dal Tribunale, con riferimento ai periodi di carcerazione (in transito) dallo stesso subìti presso le carceri di Caltanissetta (in relazione alle condizioni fatiscenti della cella, all'assoluto isolamento, alla mancanza di luce adeguata, alla mancanza di acqua), e di Palermo (in relazione all'assenza di luce ed aria naturale), nonché presso: - la C.C. di Roma Rebibbia ove lamentava l'assenza di adeguata separatezza del locale bagno dal resto della stanza, l'assenza di acqua calda, la presenza di un water alla turca posto nel medesimo piano doccia immediatamente sotto il getto dell'acqua, l'insufficiente aria naturale; - l'istituto di Tolmezzo, ove lamentava come il comando di accensione della luce fosse all'esterno della cella.

Si doleva infine, in generale, della compromissione, nel corso della sua carcerazione, del diritto allo studio, non essendogli stata più garantita la fornitura gratuita dei testi.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che in materia di rimedi risarcitori ex art. 35 ter ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone sempre l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Questo vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

2. Nel caso di specie, le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo inerenti a vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, in particolare, rilevava correttamente che, nella fattispecie, non era riscontrabile alcuna compromissione dei diritti di detenuto dell'Aglieri, in relazione alle condizione di carcerazione patite presso le case di reclusione ove è stato ristretto, sia sotto il profilo logistico, sia sotto il profilo igienico, sia sotto il profilo ricreativo.

Il provvedimento, con particolare riferimento agli istituti detentivi di Tolmezzo e di Roma Rebibbia - in relazione ai quali si erano concentrate le doglianze mosse con il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza -, evidenziava che il detenuto era stato ristretto in spazi pro capite molto superiori a 4 mq. (rispettivamente, nel tempo, 7,5, 11, 14,5 e 15,5 mq.), secondo il calcolo effettuato detraendo gli arredi; ciò posto, dovendo la domanda risarcitoria essere fondata su 'fattori differenti' rispetto al sovraffollamento, il Tribunale evidenziava, quanto alle condizioni patite nel carcere di Roma Rebibbia, che il vano bagno garantiva una fruizione riservata ed esclusiva dei servizi igienici, la doccia posta all'esterno della cella comunque garantiva acqua calda, erano previste attività ricreative e rieducative, rifiutate dal condannato all'ergastolo.

Quanto al diritto allo studio, va osservato come la preclusione all'accesso dei libri gratuiti - introdotta da una circolare DAP - non aveva privato del diritto il condannato, che poteva acquistare il libri attraverso la direzione del carcere, anche, concorrendo requisiti di reddito e di merito, attraverso diverse agevolazioni, comuni a tutti gli studenti. Nell'ordinanza impugnata, sono stati quindi indicati elementi fattuali, concreti e specifici che non consentivano di integrare, con riferimento alle condizioni materiali che caratterizzavano la detenzione del reclamante, alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, così come ratificata nel nostro ordinamento dalla legge 4 agosto 1955, n. 848: sicché, pur registrando i disagi connessi alla situazione carceraria del condannato, il Tribunale ha ritenuto che tali carenze - sia considerate singolarmente che complessivamente - non fossero di gravità tali da integrare condizioni detentive inumani e degradanti.

Le doglianze contenute in ricorso appaiono meramente reiterative e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Pietro Aglieri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo