Cassation appeal dismissed for lack of interest due to pending extraordinary appeal by defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant withdrew it due to a lack of interest caused by a pending extraordinary appeal. The defense argued for a retrial of the final sentence, but the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible under the principle of supervening lack of interest, without imposing costs or fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal becomes inadmissible if the interest in deciding it ceases to exist after its filing, such as when the appellant withdraws it due to a pending extraordinary remedy, without resulting in condemnation for costs or pecuniary sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PUPPO EUGENIO (RINUNCIANTE) nato a COSENZA il 04/09/1965 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Dott. LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento deliberato il 1° marzo 2023, il Tribunale di Paola rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Eugenio Di Puppo, tendente ad ottenere la rideterminazione della pena che era stata inflitta a costui con la sentenza emessa dal menzionato Tribunale il 7 febbraio 2019, divenuta irrevocabile.
2. La difesa di Eugenio Di Puppo ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 17 marzo 2023 in cui deduce violazioni di legge.
3. Con atto in data 8 settembre 2023, il difensore e procuratore speciale di Eugenio Di Puppo ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, per carenza di interesse derivante dall'accoglimento di un ricorso straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo a quanto dichiarato dal difensore e procuratore speciale del ricorrente.
2. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 3 ottob