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Sentenza — n. 8769/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against special security surveillance measure due to lack of legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianluca Leuzzi's appeal against a special security surveillance measure imposed by the Lecce Court of Appeal. Leuzzi argued that the lower court ignored his economic situation and failed to prove his social danger based on recent criminal conduct. The court held that the appeal was unfounded because the appellate court correctly applied legal criteria regarding habitual crimes and illicit income sources without violating the law.

Regesto Legislator

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Art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011; The special security surveillance measure requires proof of habitual crimes generating illicit profits and persistent social danger, which must be demonstrated through specific factual elements rather than general assumptions.

Parole chiave

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special security surveillance social danger assessment illicit income proof habitual crimes requirement cassation appeal dismissal aspetti socio-economici reddito di un'attività lucrativa carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011
Con decreto del 20 gennaio 2022, il Tribunale di Lecce disponeva l'applicazione, nei confronti di Gianluca Leuzzi, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel comune di Brindisi.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13634, del 26/02/2021
(Sez. 2, n. 13634, del 26/02/2021, Rv.
Sez. 6, n. 49583, del 03/10/2018
(Sez. 6, n. 49583, del 03/10/2018, Rv.
Corte costituzionale n. 24 del 2019
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure di prevenzione, che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEUZZI GIANLUCA nato a BRINDISI il 15/01/1992 avverso il decreto del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentte le conclusioni del PG; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Balsamo, sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 20 gennaio 2022, il Tribunale di Lecce disponeva l'applicazione, nei confronti di Gianluca Leuzzi, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel comune di Brindisi.

2. Gianluca Leuzzi proponeva gravame che veniva rigettato dalla Corte di appello di Lecce con decreto del 16 febbraio 2023.

3. La difesa di Leuzzi ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e chiede l'annullamento del decreto della Corte di appello. In particolare, la difesa sostiene che i giudici del merito hanno considerato, per l'applicazione della misura di prevenzione, dei dati non confacenti all'effettiva situazione economica del ricorrente, né comunque sintomatici di pericolosità sociale. Secondo il ricorrente, gli acquisti di immobili esaminati avvennero in un tempo ampiamente precedente ai reati contestati.

La Corte di appello avrebbe omesso un confronto con le doglianze difensive circa l'insussistenza della prova di profitti derivanti da reati e circa l'esistenza del reddito da lavoro prodotto da Leuzzi negli anni precedenti all'acquisto degli immobili. I giudici del merito avrebbero dovuto motivare in ordine alla pericolosità sociale di Leuzzi, in applicazione dei canoni ermeneutici tipici di tale giudizio, tenendo conto delle condotte illecite contestate (tre reati ritenuti, dalla difesa, avvinti dalla continuazione); della condotta post delictum di Leuzzi; della impossibilità di riconoscere una sua persistente pericolosità; della mancanza di reiterazione di condotte illecite; della mancanza di elementi per ritenere che costui vivesse con proventi di attività illecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, pertanto, deve essere rigettato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure di prevenzione, che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, n. 182, del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, Rv. 280145 - 03).

Inoltre, è stato precisato che, ai fini del giudizio di pericolosità "generica", il tenore di vita costituisce indicatore significativo delle capacità economiche del soggetto e deve essere ricostruito sulla base di precisi elementi di fatto - quali il possesso di beni, le spese necessarie al godimento e all'utilizzazione di quei beni, la propensione a specifiche categorie di consumi - per poter apprezzare l'incidenza dei proventi delle attività delittuose nel costituire unica, o rilevante, fonte di sostentamento del proposto. (Sez. 2, n. 13634, del 26/02/2021, Rv. 281128 - 01).

È stato anche precisato che è necessario accertare se al soggetto proposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, e che rilevano, in questo senso, anche quelli non costituenti reato. (Sez. 6, n. 49583, del 03/10/2018, Rv. 274434 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di appello è giunta all'affermazione della pericolosità "generica" del proposto attraverso argomentazioni logico-giuridiche prive dei vizi segnalati dalla difesa.

I criteri adoperati dalla Corte di appello sono adeguati al giudizio di pericolosità, ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, e conformi ai canoni interpretativi segnati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di appello ha indicato sia la presenza, nel certificato penale di Leuzzi, di iscrizioni relative a reati di furto, di impiego di beni di provenienza illecita e di simulazione di reato, sia la pendenza, a suo carico, di un procedimento nel quale è stata già emessa in primo grado sentenza di condanna anche per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, oltre che per reati di furto.

La Corte di appello ha affermato che il curriculum delinquenziale di Leuzzi rende evidente che egli ha intrapreso un iter esistenziale improntato alla commissione di condotte criminali; che i reati commessi consentono a Leuzzi di ricavare, anche solo in parte, dei proventi per vivere; che la sistematica reiterazione di condotte illecite - da ultimo sfociata nella condanna definitiva per reato di furto commesso nel giugno 2020 - evidenzia l'immanente pericolosità del proposto.Il giudice del merito ha analizzato la situazione economica della famiglia di Leuzzi, facendo riferimento ai redditi e alle spese, esponendo correttamente gli elementi in base ai quali ha affermato, in considerazione della inidoneità delle risorse acquisite lecitamente, che egli si avvale anche di risorse illecite.

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come l'acquisto di immobili e di diverse auto siano indici idonei per ritenere che Leuzzi utilizzi per vivere delle risorse provenienti da reati. Il decreto in esame non risulta affetto dalle violazioni dedotte dalla difesa. Piuttosto, le doglianze sono dirette ad una rilettura degli atti, non ammessa in sede di giudizio di legittimità, laddove il provvedimento relativo alla disposizione di una misura di prevenzione può essere impugnato solo per violazione di legge, non anche per vizi relativi alla motivazione del provvedimento.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle