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Sentenza — n. 8603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent loss of interest after prior acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had already obtained a final acquittal on the grounds for revoking his alternative sentence. The applicant argued the revocation order was not final due to a pending prior appeal, but the Court found the prior appeal had been decided in his favor, eliminating his interest in this new proceeding. Consequently, the appeal was rejected without costs because the loss of interest was not attributable to the applicant's fault.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant's interest in the decision has subsequently lapsed due to a prior favorable ruling on the same issue, and the applicant cannot be condemned for costs or fines in such cases.

Parole chiave

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carenza di interesse sopravvenuta inammissibilità revoca semilibertà assoluzione reato spese processuali revoca della sospensione condizionale revoca dell'asilo semilibertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Tale impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., essendo impugnata una dichiarazione di inammissibilità pronunciata de plano.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente.
art. 616 cod.proc.pen
La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIACENTE SANTO nato a CATANIA il 02/01/1975 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Felicetta Marinelli, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 15 marzo 2023 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta presentata da Santo Piacente di revocare l'ordinanza con cui il medesimo Tribunale, in data 14 settembre 2022, gli ha revocato la misura alternativa della semilibertà. Con il provvedimento, emesso de plano, il presidente ha rigettato l'istanza perché l'ordinanza in questione era ormai divenuta definitiva, in quanto non impugnata.

2. Avverso il decreto ha proposto «reclamo» Santo Piacente, per mezzo dei suoi difensori avv. Salvatore Pace e avv. Giuseppe Magnano, articolando un unico motivo con il quale deduce l'erroneità, in fatto e in diritto, del provvedimento impugnato. Tale impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., essendo impugnata una dichiarazione di inammissibilità pronunciata de plano. Il ricorrente afferma, in primo luogo, che l'ordinanza di revoca della semilibertà non è divenuta definitiva, perché è stata impugnata mediante ricorso per cassazione, con udienza fissata al 24 marzo 2023: il decreto impugnato, quindi, è errato in fatto.

Tale provvedimento è errato anche in diritto, perché le ordinanze del Tribunale di sorveglianza sono revocabili. In questo caso la revoca è stata richiesta per il sopravvenire di un fatto nuovo: la misura alternativa era stata revocata a seguito dell'arresto del ricorrente perché trovato in possesso di sostanza stupefacente, detenuta all'interno della sua abitazione, ma egli è stato poi assolto dal reato contestato. L'assoluzione dal reato in base al quale la misura era stata revocata imponeva al Tribunale di sorveglianza di valutare l'incidenza di tale provvedimento sulla sua decisione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua trattazione.(vA Lo stesso ricorrente ha riferito, nel corpo del ricorso, di avere impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della semilibertà mediante ricorso per cassazione. Il suo ricorso, nel frattempo, è stato deciso con la sentenza n. 29862/2023 emessa da questa Corte in data 24/03/2023, che ha annullato detta ordinanza per una sua carenza motivazionale, accogliendo così il motivo prospettato anche nella presente impugnazione. Tale circostanza fa venir meno l'interesse del ricorrente ad una decisione nel presente procedimento, avendo egli già ottenuto una decisione definitiva, di accoglimento del proprio ricorso, sulla medesima questione qui proposta.

2. La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso il 11 dicembre 2023 Il C