Cassation annuls GIP revocation of suspended sentence due to miscalculation of cumulative penalty under continuation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order revoking the conditional suspension of sentence granted to Mario Castelli in March 2015. The lower court incorrectly revoked the benefit because it failed to account for a subsequent judgment from January 2016 that established legal continuation of the offense. The Supreme Court ruled that the total punitive weight did not exceed statutory limits when the continuation was properly applied, necessitating a new evaluation of the executive status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.s.; Art. 168 c.p.s.: When a subsequent judgment establishes legal continuation of an offense, the suspended sentence must be recalculated cumulatively with the continued penalty; if the total exceeds the statutory limit, revocation is warranted, but errors in calculating the continuation's weight require annulment and remand for new assessment.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MARIO nato a CATANIA il 03/01/1957 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG Vitk.te,V511 1.1 ceet >0 eRX_ -e ccAzrel~tro ottl IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 29 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Catania - quale giudice della esecuzione - ha disposto la revoca «del beneficio della sospensione condizionale concesso a Castelli Mario con la sentenza del Tribunale di Siracusa del 5 novembre 2015, nonché quello concesso all'interessato con sentenza GUP del Tribunale di Catania del 12 marzo 2015». 1.1 II fatto che ha dato luogo alla revoca è rappresentato, secondo il G.E., dalla commissione di reati avvenuta in data 18 novembre 2021 (giudicati con sentenza emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 15 ottobre 2022) in rapporto alla decisione del 5 novembre 2015 (irrevocabile il 30 dicembre 2016). 1.2 Quanto alla prima decisione (del 12 marzo 2015) si evidenzia che la revoca va disposta perché la pena, cumulata con quella di cui alla ulteriore decisione (del 26 gennaio 2016) supera il limite di legge.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Castelli Mario. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce - limitatamente alla revoca della pena sospesa concessa con la sentenza del 12 marzo 2015 - la erronea applicazione di legge. 2.1 D ricorrente evidenzia quanto segue:
a) con la decisione del 12 marzo 2015 è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa;
b) con quella del 26 gennaio 2016 (irrevocabile il 27 marzo 2016) non è stata applicata, come ritenuto dal G.E., la pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, ma è stata riconosciuta la continuazione con il fatto oggetto della prima decisione. Dunque in realtà il 'peso sanzionatorio' della seconda decisione è pari a mesi due e giorni venti di reclusione e non vi è superamento del limite di legge.
3. Il ricorso, limitato alla revoca della pena sospesa concessa con la sentenza del 12 marzo 2015, è fondato. 3.1 II G.E. non ha tenuto conto del fatto che la decisione emessa il 26 gennaio del 2016 dal Tribunale di Catania (irrevocabile il 27 marzo del 2016) nei confronti di Castelli Mario (allegata all'atto di ricorso) riconosce - su concorde richiesta delle parti - la continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza del 12 marzo 2015 e il fatto oggetto del giudizio all'epoca in corso, sicchè la pena di un anno sei mesi e venti giorni (+ multa) va ritenuta inflitta per il reato continuato, fermo restando il beneficio della pena sospesa. 3.2 Si tratta di un errore sul contenuto delle due decisioni - indotto dalla formulazione del certificato penale - che impone l'annullamento, in tale parte, della decisione impugnata per una nuova valutazione dello stato esecutivo dell'attuale ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania del 12 marzo 2015, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere