Cassation Court annuls sentence for setting fixed recovery duration, ruling only a deadline is permitted under Art. 165 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order establishing a specific six-year recovery program duration for the suspended sentence beneficiary. The defendant argued the judge erred by fixing the program length rather than merely setting a compliance deadline, while the Prosecutor supported the annulment. The Court ruled that Article 165 of the Penal Code strictly limits the judge to defining the deadline for compliance, not the duration of the recovery path itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 165 comma 6 cod. pen.; The judge of execution may not determine the duration of the recovery program but must only indicate the deadline for fulfilling the imposed obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BADEA FLORIN CLAUDIU ( CUI 06F42RK ) nato il 24/12/1987 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha stabilito in anni uno e mesi sei la durata del programma di recupero del condannato Florin Claudiu Badea ai fini dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso l'ordinanza indicata, Florin Claudiu Badea ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. Fabio Fiduccia, articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art.165 comma 6 cod. pen.: ha errato il Giudice dell'esecuzione nel determinare la durata del programma di recupero del condannato, dal momento che, ai sensi della norma applicata, art. 165 comma 6 cod. pen., il Giudice deve limitarsi ad indicare il termine entro il quale l'obbligo imposto deve essere adempiuto, e non invece la durata. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza della motivazione dell'impugnato provvedimento.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Fulvio Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendo ritenersi il secondo assorbito.
2. La norma di cui all'art. 165 comma 6 cod. pen. stabilisce che il giudice indichi il termine entro il quale l'obbligo imposto, nel caso di specie ai sensi dell'art. 165 comma 5 cod. pen., deve essere adempiuto. E' quindi estranea al dettato della norma l'introduzione di un termine che disponga in merito alla durata del percorso di recupero, cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha stabilito, peraltro immotivatamente, la durata del corso di recupero intrapreso dal condannato Florin Claudiu Badea, in anni 1 mesi 6, incorrendo in tal modo in violazione di legge.
Se da un lato è innegabile che il termine entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto è strettamente collegato alla durata del programma di recupero, cionondimenotai sensi della citata norma, non è consentito al giudice di determinare la durata del programma stesso; ben potrà quindi il giudice dell'esecuzione acquisire informazioni sulla durata del percorso intrapreso dal condannato, così da stabilire un termine per l'esecuzione che ne tenga, motivatamente conto, e tale da potergli consentire un controllo, alla scadenza del termine, circa l'effettivo adempimento dell'obbligo stesso.
3. Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in diversa persona fisica, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere este