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Sentenza — n. 8091/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to extend criminal continuity due to time gaps.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Giorgio Bensi inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's refusal to extend the criminal continuity rule to his 2008 and 2015 fraud cases. Bensi argued the lower court failed to verify his actual involvement in the crimes and improperly declared him a habitual offender without specific legal grounds. The court ruled that an execution judge cannot re-evaluate the merits of final judgments and that the appeal mischaracterized the lower court's reasoning regarding habitual delinquency.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 102, 103 cod. pen.: The execution judge cannot re-evaluate final judgments for continuity purposes, and a declaration of habitual delinquency requires specific legal criteria rather than mere comparison of past convictions.

Parole chiave

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criminal continuity rule execution judge competence habitual delinquency declaration final judgment re-evaluation inadmissible appeal partecipazione al reato attività criminosa favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
La rilevante distanza temporale tra loro evidenzia l'insussistenza di uno dei presupposti di applicabilità dell'art. 671 cod.proc.pen., non avendo l'istante allegato specifici elementi dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso.
Art. 102 cod. pen.
Nell'ordinanza impugnata, invece, manca ogni riferimento alle tipologie dell'abitualità, previste dall'art. 102 e dall'art.
Art. 103 cod. pen.
102 e dall'art. 103 cod.pen., anche sotto il profilo descrittivo, e la Corte di appello ha dichiarato il Bensi "delinquente abituale" sulla base di un mero automatismo valutativo di comparazione tra il suo passato e le recenti condanne.
art. 671 cod.proc.pen
La rilevante distanza temporale tra loro evidenzia l'insussistenza di uno dei presupposti di applicabilità dell'art. 671 cod.proc.pen., non avendo l'istante allegato specifici elementi dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso.
art. 103 cod.pen
102 e dall'art. 103 cod.pen., anche sotto il profilo descrittivo, e la Corte di appello ha dichiarato il Bensi "delinquente abituale" sulla base di un mero automatismo valutativo di comparazione tra il suo passato e le recenti condanne.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENSI ANDREA GIORGIO nato a LODI il 21/07/1943 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da Andrea Giorgio Bensi di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con varie sentenze poste in esecuzione dal procuratore generale di Milano. La Corte di appello, dopo avere premesso essere già stati unificati sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con tre delle sentenze contenute nel provvedimento di cumulo, ha ritenuto non potersi riconoscere l'unicità di disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con le due residue sentenze, in quanto, pur avendo ad oggetto violazioni analoghe, cioè delitti di bancarotta fraudolenta, essi sono stati commessi nel 2008 e nel 2015.

La rilevante distanza temporale tra loro evidenzia l'insussistenza di uno dei presupposti di applicabilità dell'art. 671 cod.proc.pen., non avendo l'istante allegato specifici elementi dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso. La già riconosciuta continuazione tra altri reati non è rilevante perché, non essendo nessuno di questi ritenuto in continuazione con quelli oggetto delle due sentenze citate, non è applicabile neppure il principio della cosiddetta proprietà transitiva della continuazione. I plurimi precedenti specifici dell'istante, relativi a delitti di bancarotta fraudolenta, devono, piuttosto, essere ritenuti indici sintomatici di una abitualità criminosa e di una scelta di vita ispirata alla sistematica commissione di reati.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Andrea Giorgio Bensi, per mezzo dei suoi difensori avv. Vincenzo Senatore e avv. Giuseppe Vacca, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e dell'obbligo di motivazione. La Corte di appello, nel respingere l'istanza, ha omesso di accertare il reale coinvolgimento del Bensi nei reati contestati, non tenendo conto del fatto che egli, essendo in regime di affidamento in prova, non poteva commettere alcun reato per le società coinvolte. Inoltre la Corte ha affermato che le condanne riportate dal Bensi dimostrano una sua abitualità nel delinquere, ma tale abitualità non poteva essere dichiarata, senza un accertamento della sua attuale e concreta pericolosità sociale.

La dichiarazione di abitualità nel delinquere deve essere preceduta da una specifica contestazione, che metta l'imputato in condizione di difendersi. Nell'ordinanza impugnata, invece, manca ogni riferimento alle tipologie dell'abitualità, previste dall'art. 102 e dall'art. 103 cod.pen., anche sotto il profilo descrittivo, e la Corte di appello ha dichiarato il Bensi "delinquente abituale" sulla base di un mero automatismo valutativo di comparazione tra il suo passato e le recenti condanne. Chiede pertanto l'annullamento della «sentenza di appello ... senza rinvio limitatamente all'intervenuta dichiarazione di delinquenza abituale, che va eliminata» (sic).

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. La prima parte dell'unico motivo è manifestamente infondata, in quanto lamenta che l'ordinanza impugnata abbia «omesso di accertare anzitutto il reale coinvolgimento del Bensi nei reati contestati», senza tenere conto del fatto che il giudice dell'esecuzione non può rivalutare nel merito le sentenze definitive, che sono sottoposte alla sua attenzione solo per finalità esecutive. Il ricorrente censura, perciò, l'omissione di un'attività che il giudice dell'esecuzione non può compiere, in quanto esclusa dalla sua competenza funzionale.

E' pertanto evidente che la violazione dell'obbligo motivazionale lamentata dal ricorrente non sussiste. Anche la seconda parte del ricorso è manifestamente infondata. Il ricorrente lamenta l'erroneità della dichiarazione di abitualità nel reato, che però non è stata effettuata dall'ordinanza impugnata, che si è limitata ad affermare che i plurimi precedenti penali del ricorrente appaiono essere indici sintomatici di una abitualità criminosa e di uno stile di vita improntato alla sistematica consumazione di reati, che possono comportare la dichiarazione di recidiva o di abitualità e professionalità nel reato, ma non sono elementi idonei per l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Il ricorso non si confronta, quindi, con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, e si conclude con una richiesta palesemente inammissibile, quale quella di annullare una decisione che il giudice dell'esecuzione non ha assunto.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1