Cassation annuls appeal order denying third-party opposition to confiscation, granting double merit review right.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order dismissing Antonietta Di Tella's opposition to a confiscation decree. Di Tella, a third party, argued that her opposition request was valid despite being merely evaluative rather than revocatory. The court held that the law grants third parties a right to a double merit review, allowing them to challenge the decision's substance even if the initial request was handled under ordinary procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667 comma 4 cod.proc.pen.; Art. 676 cod.proc.pen.: In cases of confiscation initiated by a third party, the losing party may file an opposition before the execution judge to obtain a second substantive review of the merits, regardless of whether the initial request was decided under ordinary or summary procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TELLA ANTONIETTA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 05/05/1981 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sGat4te le conclusioni del PG b . 3 ccux_ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 giugno 2023 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta introdotta da Di Tella Antonietta, formulata in sede di opposizione e relativa ad un immobile sito in San Cipriano d'Aversa, oggetto di confisca. 1.1 Premessa e incontestata la condizione di soggetto terzo, rivestita dalla Di Tella, la Corte di merito osserva in primis che la opposizione sarebbe da dichiarare inammissibile, essendo stata esaminata in contraddittorio - e respinta - la domanda 'iniziale' di revoca della statuizione di confisca. Si rappresenta, inoltre, che l'atto di opposizione non introduce elementi nuovi ma propone una rivalutazione dei contenuti della domanda originaria.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Tella Antonietta. Il ricorso deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice di carattere processuale. 2.1 Secondo il ricorrente, trattandosi di domanda di revoca della confisca introdotta da soggetto terzo è del tutto legittima la proposizione della opposizione alla prima decisione, anche se meramente rivalutativa.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato (a partire da Sez. I n.4083 del 11.1.2013, rv 254812) ha ritenuto che in presenza di una domanda attinente la confisca ed introdotta da un soggetto terzo, pur a fronte di procedura decisa dal giudice dell'esecuzione in contraddittorio (lì dove l'art. 676 prevede la decisione de plano) il rimedio attivabile dalla parte soccombente va individuato nella opposizione prevista dall'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione.
Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una 'sequenza' (tra decisione priva di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la considerazione più generale dell'esistenza di un diritto ad una «doppia valutazione di merito» sui temi trattati in sede esecutiva ed introdotti dal soggetto che non ha preso parte al giudizio di cognizione. Dunque non risulta decisivo il fatto che l'istanza sia stata trattata e decisa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale modalità di trattazione l'ambito delle possibilità difensive.
Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione consente infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere esten