Court annuls execution judge's order denying criminal continuativity due to insufficient factual motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome execution judge's order rejecting the request for criminal continuativity between seven prior judgments. The applicant argued that the crimes shared the same criminal impulse and context, while the execution judge dismissed the claim based on a lack of unified criminal intent without specific factual reasoning. The court ruled that the execution judge failed to properly evaluate the material facts and legal findings from the prior judgments, violating established case law requiring detailed motivation when rejecting such requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; The execution judge, while possessing full discretion, cannot ignore prior judicial evaluations of criminal continuativity and must specifically motivate any decision to reject the request based on the factual and legal findings of the previous judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA BENEDETTO nato a LOCRI il 01/01/1971 avverso l'ordinanza del 31/07/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, decidendo a seguito di rinvio da questa Corte - che, dapprima con sentenza Sezione Prima n. 3828/2022, quindi con sentenza Sezione Quinta n. 7436/2023, aveva annullato le precedenti ordinanze del Giudice dell'esecuzione - il Tribunale di Roma, nella ridetta funzione di giudice dell'esecuzione, ha nuovamente rigettato l'istanza con la quale Benedetto Bevilacqua aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sette sentenze e, segnatamente:
1) sentenza del Tribunale di Brescia in data 16 ottobre 2014, irrevocabile in data 2 dicembre 2014;
2) sentenza della Corte d'appello di Brescia, irrevocabile in data 27 febbraio 2015;
3) sentenza del Tribunale di Varese in data 30 settembre 2015, irrevocabile in data 2 febbraio 2016;
4) sentenza del Tribunale di Brescia in data 8 novembre 2016, irrevocabile in data 9 gennaio 2018;
5) sentenza del Tribunale di Monza in data 18 dicembre 2017, irrevocabile in data 7 aprile 2018;
6) sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 21 marzo 2018, irrevocabile in data 27 marzo 2019);
7) sentenza del Tribunale di Roma in data 11 gennaio 2019, irrevocabile in data 29 marzo 2019. A ragione della decisione - dopo avere richiamato il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità ed espresso da entrambe le sentenze rescindenti, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di nnedesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903) e dopo avere chiarito che da ciò non derivava un obbligo del Giudice dell'esecuzione di riconoscere l'invocato vincolo con effetto automatico - poneva in risalto come il già avvenuto riconoscimento della continuazione da parte dei Giudici di merito in relazione ad alcuni fatti di truffa con la condanna per il reato associativo si fondasse «sulla spinta a delinquere che derivava dall'appartenenza al sodalizio criminale» e, dunque, in quanto reati-satellite del sodalizio stesso. n Ciò premesso, passando alla valutazione degli altri fatti di truffa oggetto dell'istanza di Bevilacqua, il Tribunale affermava che gli stessi «non sono reati satellite della fattispecie associativa per cui il Tribunale di Locri ha pronunciato la condanna confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria» e che « si tratta di condotte poste in essere in varie parti d'Italia e che palesemente non fanno parte dei reati programmati nell'ambito del sodalizio criminale che faceva capo a Mittica Arturo, Bevilacqua Mimmo e Bevilacqua Maurizio.
Dunque, si tratta di vicende criminali del tutto avulse dall'attività associativa, cui Bevilacqua partecipava. È evidente, pertanto, che trattandosi di condotte criminose non scaturite dal contesto associativo di cui il richiedente faceva parte, non possa parlarsi di unitarietà del contesto e di intensità della spinta a delinquere, perché detti presupposti caratterizzano esclusivamente i reati-satellite giudicati dai tribunale di Locri».
2. Ricorre Bevilacqua per cassazione e denuncia violazione degli artt. 81, 671 e 627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per non essersi il giudice del rinvio attenuto al mandato ricevuto dalla Corte rescindente, che gli aveva imposto di procedere a nuovo giudizio facendo applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano intervenuto con requisitoria scritta in data 9 novembre 2023, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 2 I.
2. Il Giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. Infatti, ha trascurato la valutazione già compiuta in sede di cognizione, dal Tribunale di Locri e dalla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 21 marzo 2018, irrevocabile in data 27 marzo 2019, che avevano unificato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. condotte di truffa, falso e ricettazione commesse dal Bevilacqua in varie parti d'Italia tra 18 giugno 2010 e il 12 febbraio 2011, nonché di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata agli anzidetti reati, commessa dal 2009 al maggio 2012: quindi, realizzate in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, anche i reati, della medesima indole, giudicati con le ulteriori sei sentenze enumerate nel provvedimento all'esame.
Ha, inoltre, nuovamente escluso l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i detti reati, a dispetto della loro realizzazione in un contesto temporale e spaziale coincidente, almeno parzialmente, con quello già preso in considerazione dal giudice della cognizione, senza motivare specificamente sulla base delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti, ma reiterando il rilievo relativo alla tendenza del condannato a commettere reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, già ritenuto insufficiente dal giudice rescindente.
In particolare la motivazione del Giudice, dopo essersi soffermata sulle ragioni dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del Giudice della cognizione, ha affermato l'assenza della unitaria e anticipata ideazione sulla scorta di motivazioni assertive e, come tali, apparenti, laddove - come già segnalato dalla sentenza rescindente - l'asserita «palese estraneità» dei reati di cui si chiede l'unificazione con l'associazione criminale e la «evidente» impossibilità di qualificarli quali reati-fine avrebbe dovuto essere ancorata a dati obiettivi, inferiti dalle sentenze di merito e specificamente esplicitati.
Non va, infatti, dimenticato che l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza. A tal fine, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze che possono fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez.
U, n. 28659 del 18/5/2017,Gargiulo, Rv. 270074). E se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerato non è in sé indicativo dell'esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 12905de1 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838).
3. Nel caso di specie, come osservato, la motivazione offerta dal Giudice dell'esecuzione è meramente assertiva, tanto da rendere necessaria un nuovo esame ossequiante del principio di diritto enunciato, da ultimo, dalla Quinta Sezione di questa Corte. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo