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Sentenza — n. 7874/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention revocation due to violation of regulations and health condition inconsistencies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Angelo Frisina's appeal against the Rome Supervision Tribunal's revocation of his home detention. Frisina argued that his severe health conditions, certified by the ASL, justified the measure and that his acquittals for the two escape incidents should have been considered. The court ruled that the lower tribunal correctly balanced community safety against the principle of humane punishment, noting that Frisina's ability to drive an uninsured car without a license contradicted his certified mobility limitations.

Regesto Legislator

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Art. 13, 27, 32 Cost.; 47-ter Ord. pen.; 3 CEDU: The revocation of home detention requires a comparative assessment of community protection needs against the principle of humane punishment, where the convicted person's actual conduct and ability to violate regulations may demonstrate that their health conditions do not preclude incarceration.

Parole chiave

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home detention revocation health conditions assessment escape incidents acquittal community safety balance principle of humane punishment violation of regulations contradictory medical certification revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 13, 27, 32 Cost.
47-ter Ord. pen.
13,27 e 32 Cost., 47-ter Ord. pen. e 3 CEDU, rispetto alla ritenuta insussistenza dei requisiti per la detenzione domiciliare anche in ordine alle gravissime condizioni di salute certificate dalla ASL.
3 CEDU
e 3 CEDU, rispetto alla ritenuta insussistenza dei requisiti per la detenzione domiciliare anche in ordine alle gravissime condizioni di salute certificate dalla ASL.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 55049 del 07/06/2017, Rv. 271891 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRISINA ANGELO nato a Roma il 08/12/1987; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 05/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato, nei confronti di Angelo Frisina, la misura alternativa della detenzione domiciliare, concessagli dal medesimo Tribunale in data 27 gennaio 2023 per le sue condizioni di salute ritenute non compatibili con il regime detentivo. La revoca (già ordinata in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Roma) è stata disposta a causa delle due violazioni delle prescrizioni da parte del condannato (avvenute il 27 maggio 2023 ed il 7 giugno 2023), allorquando egli era stato trovato fuori della propria abitazione in orari in cui non gli era consentito di allontanarsene e per le quali era stato denunciato per evasione.

Al riguardo, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che i comportamenti adottati da Angelo Frisina, il quale (nella seconda occasione/era stato sorpreso dai Carabinieri alla guida di una autovettura (senza copertura assicurativa) pur essendo privo della patente di guida ed in compagnia di soggetto gravato da precedenti di polizia, dimostrava che le sue condizioni di salute non erano poi così gravi dato che esse non gli avevano impedito di deambulare autonomamente e porsi alla guida di una autovettura non munita di dispositivi per disabili e si ponevano, così, in contrasto con quanto riferito dalla ASL Roma 3 che aveva evidenziato per il condannato la necessità di deambulare con doppio appoggio in casa e, all'esterno, con carrozzina motorizzata.

2. Avverso la predetta ordinanza Angelo Frisina, per mezzo dell'avv. Massimiliano Ceccacci, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione di legge ed il relativo vizio di motivazione con riferimento agli artt. 13,27 e 32 Cost., 47-ter Ord. pen. e 3 CEDU, rispetto alla ritenuta insussistenza dei requisiti per la detenzione domiciliare anche in ordine alle gravissime condizioni di salute certificate dalla ASL. 2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza, violazione ed erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 13,27 e 32 Cost., 47-ter Ord. pen. e 3 CEDU osservando che le due assoluzioni pronunciate per le due evasioni che avevano dato luogo alla revoca della misura (prodotte dalla difesa alle ore 13:43 del 5 luglio 2023) dovevano necessariamente essere valutate nel procedimento di revoca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come noto, ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, debbono essere valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena per verificare se la situazione attuale del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere (Sez. 1, Sentenza n. 55049 del 07/06/2017, Rv. 271891 - 01). 2.1. Ciò posto si osserva che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato la revoca della detenzione domiciliare sulla base delle due violazioni delle prescrizioni commesse a breve distanza di tempo da Frisina (peraltro da lui non contestate) evidenziando, in particolare, la pericolosità per i terzi della condotta consistita nell'essersi messo alla guida di un'auto (priva di copertura assicurativa) pur essendo senza patente di guida e la insofferenza del condannato rispetto ai provvedimenti dell'autorità.

Inoltre, sempre in modo non contraddittorio, il Tribunale ha osservato che le ripetute violazioni delle prescrizioni dimostravano che, in concreto, le condizioni di salute del Frisina non gli avevano impedito di deambulare da solo e di mettersi alla guida di un'auto priva dei dispositivi per disabili, evidenziando così un significativo contrasto rispetto a quanto certificato dalla ASL circa la sua mobilità. 2.2. Quanto poi alle assoluzioni pronunciate per le due evasioni che hanno dato luogo alla revoca della misura alternativa, deve anzitutto ricordarsi che ciò che rileva in questa sede è stabilire se la violazione delle prescrizioni si ponga in contrasto con la prosecuzione del beneficio, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta; nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha spiegato, in modo coerente, l'impossibilità della prosecuzione della detenzione domiciliare.

Per completezza si osserva, comunque, cheper l'evasione del 27 maggio 2023 l'assoluzione è stata pronunciata dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 29 maggio 2023, ai sensi dell'art.131-bis cod. pen., di talché il fatto oggetto di imputazione è stato confermato nella sua materialità. 2.3. Il ricorrente, pertanto, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali valutati, in maniera non manifestamente illogica, dal giudice a quo per confermare la revoca della misura alternativa a suo tempo concessa.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce