Cassation court dismisses appeal for home detention due to unfulfilled mandatory offense and lack of specific statutory arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's refusal of home detention for Mario Scuto. Scuto argued that the mandatory offense had been fully served, but the court found the residual sentence for the non-mandatory offense exceeded the mandatory portion. Consequently, the court ruled the appeal infounded because the mandatory offense remains unfulfilled and specific statutory arguments were absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the mandatory offense has not been fully served and the applicant fails to provide specific arguments under Art. 4-bis.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCUTO MARIO nato a San Gregorio di Catania il 04/11/1967; avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania del 18/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da Mario Scuto in considerazione del fatto che egli sta ancora espiando la condanna per un reato compreso tra quelli indicati nell'art.4-bis Ord. pen. (associazione ex art.74 d.P.R. 309/90) e per la assenza di specifiche deduzioni ed allegazioni ai sensi dell'art.4-bis, comma 1, Ord. pen. come riformulato dagli artt. 1 e 2 d.l. 162/2022.
2. Avverso il predetto decreto Mario Scuto, per mezzo dell'avv. Christian Parisi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.4-bis Ord. pen.; al riguardo osserva che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non avrebbe proceduto allo scioglimento dei reati in continuazione per i quali il ricorrente sta espiando la condanna e che, quindi, non avrebbe tenuto conto dell'avvenuta intera espiazione del reato c.d. 'ostativo' ex art.74 d.P.R. 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Invero, dal provvedimento impugnato risulta che Mario Scuto è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Catania del 30 settembre 2020 per violazione degli artt.74 e 73 d.P.R. 309/90 e che la pena per il reato non ostativo (irrogata in continuazione rispetto a quello associativo) è di mesi otto e giorni venti di reclusione (pagg.180 e 181 della sentenza di condanna). Inoltre, tenuto conto che la fine della pena è attualmente fissata al 20 aprile 2025, ne consegue che il reato c.d. 'ostativo' non è stato ancora interamente espiato atteso che la pena residua è superiore a quella inflitta (in continuazione) per la violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90.
Orbene, il ricorrente non si confronta rispetto a tale compiuto ragionamento svolto nel decreto impugnato limitandosi a sostenere in modo del tutto generico (e senza fornire alcun elemento a sostegno) di avere già interamente espiato la frazione della condanna riguardante il reato associativo, tesi che però appare smentita dalla entità della pena ancora da espiare. Inoltre, il condannato non ha censurato il capo della decisione che ha evidenziato la mancata allegazione e deduzione ai sensi del citato art. 4-bis, come riformulato dagli artt. 1 e 2 d.l. 162/2022.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma