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Sentenza — n. 7859/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls prison regulation violation conviction as internal rules lack specific legal orders required for criminal liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for violating an internal prison regulation regarding prohibited items. The defense argued the regulation did not meet the specific legal requirements for criminal liability under Article 650 of the Penal Code. The court held that internal regulations are general rules lacking the specific, individualized order necessary to constitute the crime of contravention.

Regesto Legislator

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Art. 650 c.p.; Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza del regolamento interno di istituto penitenziario, attesa la natura generale dei precetti in esso contenuti, i cui destinatari non sono determinabili a priori.

Parole chiave

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contravention prison regulation criminal liability specific order internal rules inosservanza delle prescrizioni di controllo violazione delle norme procedurali divieto della reformatio in peius

Disposizioni normative citate

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Art. 650 c.p.
Con sentenza resa il 16 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Pietro Gemito in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. commessa il 19 luglio 2019, condannandolo a pena di giustizia.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art.
d.l. 22 giugno 2023, n. 75
17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv.
I. 10 agosto 2023, n. 112
dalla I. 10 agosto 2023, n. 112, «per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87», continua ad applicarsi l'art.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 9, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020 n. 130
Tale disposizione è, tuttavia, inapplicabile al caso che ci occupa, siccome commesso anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma penale incriminatrice, introdotta con l'art. 9, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla I.
I. 18 dicembre 2020, n. 173
130, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 173.
art. 650 c.p
Con sentenza resa il 16 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Pietro Gemito in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.
art. 650 cod. pen
Umberto Ciriello, ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 650 cod. pen.
art. 391- ter cod. pen
283668) Osserva il Collegio che tale condotta è attualmente sanzionata dall'art. 391- ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, Romano
(Fattispecie relativa alla violazione del divieto di introduzione di strumenti pericolosi o non consentiti)» (Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, Romano, Rv.
Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995, Cossu
Sez. 1, n. 1599 del 28 novembre 1995, Giomarelli
Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999, Di Giovanni
(Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999, Di Giovanni, Rv.
Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Srouia
213241; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Srouia, Rv.
Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Zakrani
255636; Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Zakrani, Rv.
Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995
(Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995, dep 1996, Cossu, Rv.
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Sentenza — n. 40185/2022 — snpen
Italian Court dismisses contravention charge for violating general prison regulations due to lack of specific legal order.
Sentenza — n. 421/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts regarding disciplinary sanction intervals.
Sentenza — n. 17496/2022 — snpen
Cassation court allows appeal against surveillance judge's refusal to order exact compliance with detainee's printing rights. The court found the refusal unexamined and contrary to statutory requirements for precise execution. The decision mandates annulment and remand for a new, corrected judgment. The court ruled that the surveillance judge failed to scrutinize discrepancies between the original order and the implementing service order, violating specific legal provisions regarding the exact fulfillment of a detainee's right to print files. Consequently, the appeal was allowed, the order was annulled, and the case was remanded for a new trial. The court emphasized that the implementing authority's actions must strictly align with the original judicial mandate, and any deviation requires explicit justification and examination by the supervising judge. This ensures the detainee's rights are not frustrated by procedural gaps in the execution phase. The ruling clarifies that vague assertions of conformity are insufficient when specific differences undermine the original order's intent. Lawyers must now seek annulment of surveillance orders that ignore detailed objections regarding the precise implementation of printing rights. The case highlights the necessity of rigorous scrutiny when delegating tasks to prison administrators. What can I do? Is this possible?
Sentenza — n. 7323/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against prison disciplinary sanction for offensive epithets spoken privately to family.
Ordinanza — n. 954/2025 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified technical defender.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GEMITO PIETRO nato a NAPOLI il 11/12/1992 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 16 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Pietro Gemito in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. commessa il 19 luglio 2019, condannandolo a pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza Gemito, a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Umberto Ciriello, ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 650 cod. pen. Il Regolamento interno della Casa Circondariale di Napoli, la violazione del cui art. 4 (concernente l'introduzione in istituto di strumenti pericolosi o altri strumenti non ammessi) è stata contestata al ricorrente, non integra gli estremi del provvedimento dell'Autorità dato per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, ovvero d'ordine pubblico o di igiene; ciò che è stato riconosciuto nel recente arresto della Corte di legittimità (Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, Romano, Rv. 283668) 2.4. Con motivi nuovi depositati in data 19 dicembre 2023 la difesa, nel riportarsi ai motivi principali, li ha ulteriormente articolati, precisando l'impossibilità di configurare, in via di subordine, qualsivoglia fattispecie penalmente rilevante nella condotta ascritta al ricorrente. Ho inoltre, con lo stesso atto, chiesto la trattazione orale e di presenziare all'udienza.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 dicembre 2023, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza, stante la natura residuale del reato contravvenzionale contestato e ritenendo la natura non provvedimentale del regolamento interno dell'istituto di pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di trattazione orale, formulata dal difensore di fiducia dell'imputato con i motivi nuovi. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modif. dalla I. 10 agosto 2023, n. 112, «per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87», continua ad applicarsi l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, a mente del quale i ricorsi per cui secondo il codice di rito si sarebbe dovuto procedere in udienza pubblica o camerale partecipata sono trattati in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale nel termine perentorio di venticinque giorni liberi precedenti la data di udienza.

La richiesta di discussione orale per l'udienza in data 9 gennaio 2024 nei riguardi di Pietro Gemito è pervenuta in data 19 dicembre 2023 e, dunque, quando il suindicato termine per la presentazione delle richieste di discussione orale era, ormai, spirato.

2. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Per provvedimento dell'autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen. «deve intendersi ogni atto con il quale l'autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. Pertanto, poiché l'art. 650 cod. pen. contiene una norma esclusivamente sanzionatoria della inosservanza dei provvedimenti individuali esso non è applicabile alla inosservanza di leggi, regolamenti o ordinanza dell'autorità concernenti la generalità dei cittadini. (Nella fattispecie si trattava dell'inosservanza di un'ordinanza ministeriale concernente la profilassi della peste suina africana». (Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995, dep 1996, Cossu, Rv. 203461;

Sez.1, n. 1599 del 28 novembre 1995, dep. 1996 Giomarelli, non massinnata). L'integrazione del reato di cui all'art. 650 cod. pen. implica, dunque, che l'inosservanza abbia ad oggetto «un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione».

Si è allora detto che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione a carattere regolamentare e contenente una disposizione dettata in via preventiva ed indirizzata ad una generalità di soggetti. (Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999, Di Giovanni, Rv. 213241; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Srouia, Rv. 255636; Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Zakrani, Rv. 257890). In questa cornice ermeneutica, le necessarie caratteristiche di provvedimento contenente un ordine specifico impartito a un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, mancano in quella per la cui violazione è intervenuta condanna, per la natura generale dei precetti contenuti nel Regolamento interno d'istituto, i cui destinatari non sono determinabili a priori; né può dirsi che il Regolamento provveda a disciplinare una determinata vicenda, destinata ad esaurirsi.

Dalla sua violazione, dunque, non può discendere la responsabilità penale a norma dell'art. 650 cod. pen. Questa Corte ha, difatti, statuito che «Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inosservanza del regolamento interno di istituto penitenziario, attesa la natura generale dei precetti in esso contenuti, i cui destinatari non sono determinabili "a priori". (Fattispecie relativa alla violazione del divieto di introduzione di strumenti pericolosi o non consentiti)» (Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, Romano, Rv. 283668) Osserva il Collegio che tale condotta è attualmente sanzionata dall'art. 391- ter cod. pen., introdotto al precipuo fine di contrastare l'introduzione clandestina, la detenzione e l'uso abusivi di apparecchi cellulari in carcere che, difatti, punisce «l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti» e che ha sostanzialmente recepito il divieto già contento nei regolamenti interni d'istituto.

Tale disposizione è, tuttavia, inapplicabile al caso che ci occupa, siccome commesso anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma penale incriminatrice, introdotta con l'art. 9, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 173.

3. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell'ordine legalmente dato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvi