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Sentenza — n. 7707/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7707/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca, ex art. 669 cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa nei confronti di Leopoldo Schettino il 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2018. Ha rilevato, in proposito, che il fatto, qualificato ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per cui Schettino è stato, in quell'occasione, giudicato non coincide con quello, pure costituente appropriazione indebita, per il quale egli è stato raggiunto da decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 24 febbraio 2018, che, a differenza dell'altro, contiene l'indicazione del valore dei beni dei quali egli si è appropriato, ciò che vale ad escludere che possa ravvisarsi, nella fattispecie, identità degli elementi costitutivi del reato, id est di condotta, evento e nesso di causalità.

Regesto Legislator

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art. 669 cod. proc. pen, art. 646 cod. pen; Sentenza — n. 7707/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Manifesta appare l'illogicità della predetta argomentazione, che fa discendere la diversità dei beni sui quali è caduta l'azione criminosa da un dato privo, in sé, di sicura attitudine probatoria e che, in ipotesi, ben potrebbe essere il portato della diversità delle informazioni raccolte in ciascuno dei due procedimenti penali anziché della non coincidenza dell'oggetto dei reati. Se, invero, è senz'altro possibile che gli addebiti mossi a Schettino nell'ambito dei due procedimenti penali riguardino differenti partite di merce — nel qual caso non vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen.

Parole chiave

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esecuzione della pena sanzioni pecuniarie appropriazione indebita di fondi sanzione penale inadempimento reiterato ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 669 cod. proc. pen
Con ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca, ex art. 669 cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa nei confronti di Leopoldo Schettino il 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2018.
art. 646 cod. pen
Ha rilevato, in proposito, che il fatto, qualificato ai sensi dell'art. 646 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHETTINO LEOPOLDO nato a POMPEI il 22/09/1968 avverso l'ordinanza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; (-1,4.+0 gla lette le conclusioni del PGIT---q-crate--tra- chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca, ex art. 669 cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa nei confronti di Leopoldo Schettino il 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2018. Ha rilevato, in proposito, che il fatto, qualificato ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per cui Schettino è stato, in quell'occasione, giudicato non coincide con quello, pure costituente appropriazione indebita, per il quale egli è stato raggiunto da decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 24 febbraio 2018, che, a differenza dell'altro, contiene l'indicazione del valore dei beni dei quali egli si è appropriato, ciò che vale ad escludere che possa ravvisarsi, nella fattispecie, identità degli elementi costitutivi del reato, id est di condotta, evento e nesso di causalità.

2. Leopoldo Schettino propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Fedele, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione indebitamente ritenuto la diversità dei fatti indicati nell'istanza, omettendo di considerare che le imputazioni attengono alla medesima condotta e si distinguono soltanto per l'espressa indicazione, in una di esse, del valore della merce per la cui indebita appropriazione egli è stato, in un caso come nell'altro, condannato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. L'art. 669 cod. proc. pen., dispone, al comma 1, che «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre». La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, stabilito che «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554).

3. Leopoldo Schettino è stato tratto e giudizio e condannato, in una prima occasione (cfr. sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2018), per essersi impossessato, il 14 febbraio 2014, in luogo sconosciuto, della merce a lui affidata per il trasporto su incarico della DTS s.r.I., impresa legalmente rappresentata da Massimiliano Cannarozzo, e che egli, dopo averla caricata sul mezzo targato CX 175 MY, con rimorchio targato AC 11256, ha omesso di consegnare al destinatario. Nell'ambito dell'altro procedimento promosso a suo carico, egli è stato, invece, condannato (cfr. decreto del Giudice per le indagini preliminari, del Tribunale di Verona del 24 febbraio) per essersi appropriato, in Nogara, il 14 febbraio 2014, del carico di bevande, del valore complessivo di euro 23.649,25, che egli, quale dipendente del vettore Gi.Li.An. s.a.s. e conducente dell'autoarticolato con motrice targata CX 175 MY e rimorchio AC 11256, aveva, quel giorno, preso in carico.

Ora, al cospetto di fatti che presentano, ictu ocuti, notevoli similitudini — avuto riguardo alla medesima collocazione cronologica, all'identità del mezzo guidato da Schettino, all'oggetto dell'appropriazione, costituito da merce di cui egli aveva il possesso per ragioni di lavoro e che si trovava su quel mezzo di trasporto — il giudice dell'esecuzione ha assegnato valenza radicalmente ostativa all'applicazione della normativa sul ne bis in idem all'indicazione, in una sola delle imputazioni, del valore della merce oggetto di appropriazione indebita, stimato in euro 23.649,25.

Manifesta appare l'illogicità della predetta argomentazione, che fa discendere la diversità dei beni sui quali è caduta l'azione criminosa da un dato privo, in sé, di sicura attitudine probatoria e che, in ipotesi, ben potrebbe essere il portato della diversità delle informazioni raccolte in ciascuno dei due procedimenti penali anziché della non coincidenza dell'oggetto dei reati. Se, invero, è senz'altro possibile che gli addebiti mossi a Schettino nell'ambito dei due procedimenti penali riguardino differenti partite di merce — nel qual caso non vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen.

— non può trascurarsi, per contro, che la decisione impugnata perviene ad una conclusione che non poggia su argomentazioni razionalmente congruenti in quanto esalta un profilo che può dipendere anche da fattori contingenti e, ai fini qui considerati, sostanzialmente neutri. In proposito, vai la pena di segnalare come il ricorrente ricolleghi il duplicato esercizio dell'azione penale alla proposizione, in relazione al medesimo episodio, di due distinte querele, presentate dalla persona offesa, l'una, e dalla società che si era incaricata del trasporto, l'altra.

D'altro canto, il ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia che il giudice dell'esecuzione, qualora impossibilitato ad accertare, sulla base della sola comparazione delle imputazioni, se i fatti in contestazione fossero o meno integralmente sovrapponibili, avrebbe potuto e dovuto promuovere le opportune verifiche, se del caso disponendo l'acquisizione degli atti dei rispettivi procedimenti penali, adempimento propedeutico ad una più compiuta e soddisfacente analisi critica degli elementi disponibili.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo