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Sentenza — n. 7318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding criminal fact continuation in execution phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of the merits regarding criminal fact continuation during the execution phase. The appellant argued that the lower court failed to recognize continuity between three separate judgments due to similar crimes committed in the same timeframe. The Court ruled that such factual assessments are non-reviewable in this stage, as the lower court's decision was based on valid indicators of distinct criminal designs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The recognition of criminal fact continuation requires a thorough verification of specific indicators, and such factual assessments made by the judge of execution are non-reviewable in the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal fact continuation execution phase legality appeal non-reviewable facts criminal complicity mafia context spatial-temporal contiguity traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROINA FRANCESCO nato a CATANIA il 04/10/1971 avverso l'ordinanza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. i

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata nell'interesse di Francesco Troina, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con tre sentenze emesse da:

1) Corte di appello di Catania del 09/07/2021, irrevocabile il 23/11/2021, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991, commessi in Catania, Rosarno e Siracusa dal febbraio 2015 al settembre 2017;

2) Corte d'appello di Catania del 09/04/2019, irrevocabile il 12/01/2021 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania dall'ottobre 2013 al giugno 2014;

3) GIP di Siracusa del 13/10/2015, irrevocabile il 31/12/2015, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Siracusa il 22/05/2015. A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale ha osservato come le compagini associative delle sentenze sub 1) e 2) fossero diverse, anche dal punto di vista territoriale, senza coincidenza tra i sodali (con la sola eccezione di Sebastiano Sardo), e che solo i fatti di cui alla prima sentenza fossero aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991 perché maturati in un contesto mafioso; quanto alla sentenza sub 3), commesso dal solo Troina, osservava il G.E. come non fosse emerso alcune elemento da cui desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso con gli altri fatti.

2. Avverso l'ordinanza indicata, Francesco Troina ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. Maria Caterina Caltabiano, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole il ricorrente che il G.E. non abbia ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto dell'istanza pur essendo gli stessi omogenei, collocati nello stesso ambito spazio-temporale e lesivi del medesimo bene giuridico.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Nicola Lettieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va osservato in via preliminare come la sentenza della Corte di appello di Catania del 09/07/2021 (sentenza sub 1.) abbia già riconosciuto, in fase di cognizione, la continuazione con il delitto giudicato con la sentenza sub. 3.Con riferimento alla richiesta di continuazione tra i fatti (già unificati) di cui alle sentenze sub. 1 e 3 con i fatti giudicati con la sentenza sub. 2, il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi non consentiti dalla legge, in quanto ripropone doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità.

Va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato — a più riprese — affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).

3. Nel caso specifico, il giudizio del giudice dell'esecuzione, per quanto sintetico, è tuttavia solidamente ancorato a specifici elementi di fatto che il ricorso non è in grado di superare. In particolare il Giudice dell'esecuzione ha sottolineato la diversità, per compartecipanti e per connotazioni (il primo caratterizzato dal metodo e finalità mafiosi, il secondo no), oltre che territoriale, tra le compagini associative di cui alle sentenze sub 1. e sub 2., osservando conclusivamente come non fossero emersi elementi dai quali desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso anche rispetto al reato giudicato con la sentenza sub 3.

Trattasi di valutazioni sul fatto, non rivedibili in questa sede. Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01).4.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 no