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Sentenza — n. 7188/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by assigning execution competence to the court issuing the last final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Taranto and Padua courts regarding an execution request filed by Formisano Martino. While Taranto claimed competence based on the final judgment against the defendant, the Court ruled that execution competence belongs to the court that issued the last final judgment. Consequently, the Padua court was declared competent to hear the case.

Regesto Legislator

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Art. 665 cod. proc. pen.; Art. 28 cod. proc. pen.: In cases involving multiple final judgments against the same person, the court issuing the last final judgment holds exclusive competence for execution proceedings, regardless of the specific subject matter of the request.

Parole chiave

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jurisdictional conflict execution proceedings final judgment competence determination multiple judgments criminal execution functional competence revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 665 cod. proc. pen.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod, proc.
Art. 28 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 27 luglio 2023, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod.
Art. 32 cod. proc. pen.
di Formisano, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Padova.
Art. 673 cod. proc. pen.
pen., a nulla rilevando - sotto il profilo della competenza - che tale ultima sentenza non fosse stata oggetto dell'istanza ex art. 673 cod. proc. pen.
art. 673 cod. proc. pen
Con provvedimento del 27 aprile 2023 il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Taranto a decidere sull'istanza con la quale Formisano Martino aveva chiesto la revoca ex art. 673 cod. proc. pen.
art. 28 cod. proc. pen
Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 27 luglio 2023, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen., evidenziando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a carico di Formisano era stata resa dal Tribunale di Padova il 4 novembre 2021, definitiva il 24 novembre 2021, con la quale lo stesso era stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 32 cod. proc. pen
di Formisano, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Padova.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid
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Testo completo

la seguente SENTENZA, sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI TARANTO nei confronti di: TRIBUNALE DI PADOVAcon l'ordinanza del 27/07/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CE NICCOLA E. GIF 14A ctiT-ro ;gi Olcr1 ,42/12E- (A (•,7r);c7--t-)i Prt 11 i? (( M Ve; V/) udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 27 aprile 2023 il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Taranto a decidere sull'istanza con la quale Formisano Martino aveva chiesto la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle sentenze di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 17 febbraio 20221con le quali era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'interessato - con la predetta istanza - aveva evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui la stessa prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

Il Tribunale di Padova aveva dichiarato la sua incompetenza, dopo aver evidenziato che l'istanza di Formisano non aveva a oggetto alcuna sentenza resa da quel Tribunale. Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 27 luglio 2023, solleva conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a carico di Formisano era stata resa dal Tribunale di Padova il 4 novembre 2021, definitiva il 24 novembre 2021, con la quale lo stesso era stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.337 cod. pen., a nulla rilevando - sotto il profilo della competenza - che tale ultima sentenza non fosse stata oggetto dell'istanza ex art. 673 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione sull'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. di Formisano, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Padova. Costituisce, infatti, principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo — anche se ia questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod, proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda. Nel caso di specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nel momento in cui Formisano aveva depositato la sua istanza era la sentenza del Tribunale di Padova del 4 novembre 2021, definitiva il 24 novembre 2021; pertanto, deve ritenersi che la competenza a decide sull'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. appartenga a tale Giudice.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cui dispone trasm