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Sentenza — n. 7179/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize criminal continuance due to lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7179/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's refusal to recognize criminal continuance for the defendant. The defense argued that the execution judge erred by ignoring prior judgments establishing continuance for other co-defendants and failed to provide sufficient reasoning. The court ruled that the execution judge correctly identified the defendant's extortion acts as autonomous and contingent events unrelated to the clan's original criminal plan, thereby satisfying the requirement for specific factual justification.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The execution judge must independently assess criminal continuance and cannot simply adopt prior judgments without providing specific reasoning demonstrating why the current facts do not fit the original criminal design.

Parole chiave

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criminal continuance execution judge camorra organization extortion acts inadmissible appeal specific factual grounds criminal design diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Giuseppe Tessitore, lamentando violazione di legge e vizio di moti- vazione con riferimento all'art. 81 cod. pen., per il diniego della continuazione, nei termini che di seguito si sintetizzano per quanto strettamente funzionale alla sentenza, a tenore dell'art.
Art. 671 cod. proc. pen.
54106 del 24/3/2017, Miele - in cui si è affermato che il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
pen., per il diniego della continuazione, nei termini che di seguito si sintetizzano per quanto strettamente funzionale alla sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Constitutional Court n. 186/2000
art. 416 bis cod. pen
commesso in epoca antecedente al 4/11/201.4; per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
Giuseppe Tessitore, lamentando violazione di legge e vizio di moti- vazione con riferimento all'art. 81 cod. pen., per il diniego della continuazione, nei termini che di seguito si sintetizzano per quanto strettamente funzionale alla sentenza, a tenore dell'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., per il diniego della continuazione, nei termini che di seguito si sintetizzano per quanto strettamente funzionale alla sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
54106 del 24/3/2017, Miele - in cui si è affermato che il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes
Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv.
Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba
252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIUCA DONATO, nato a FORMIA il 02/07/1987 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni della Procuratrice generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN l'ATTO 1. Con ordinanza deliberata il 31/10/2022 e depositata il 3/3/2023, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Donato Pagliuca diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in tre sentenze di condanna, rispettivamente per il delitto ex art.629 cod. pen. commesso in epoca antecedente al 4/11/201.4; per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. commesso fino al 28/1/2015; per i reati ex artt. 74 e 73 DPR n. 309 del 1990, commessi fino a luglio 2014.

Il giudice dell'esecuzione ha dapprima escluso che sussistesse continua- zione tra la condotta associativa ex art. 416 bis cod. pen. e quella di estorsione, quindi ha negato il vincolo anche tra il reato associativo ed i reati-satellite fina- lizzati al traffico di sostanze stupefacenti e quello di associazione camorristica; infine, ha escluso ogni rilievo per la riconosciuta continuazione in favore dei condannati Agostino De Lucia e Laura Longobardi, trattandosi di posizioni diverse in quanto persone aderenti al gruppo egemone De Lucia.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Giuseppe Tessitore, lamentando violazione di legge e vizio di moti- vazione con riferimento all'art. 81 cod. pen., per il diniego della continuazione, nei termini che di seguito si sintetizzano per quanto strettamente funzionale alla sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente contesta l'erronea valutazione delle ordinanze che hanno riconosciuto la continuazione per Agostino De Lucia e Laura Longobardi per gli stessi capi di imputazione accertati nelle medesime sentenze, ponendo in continuazione i reati estorsivi con il reato associativo di cui alla seconda sentenza e con i reati in materia di sostanze stupefacenti della terza sentenza.

Peraltro, per gli altri coimputati, già i giudici della cognizione avevano affermato la continuazione tra i reati associativi ed i reati-satellite, nell'ambito del simultaneus processus. Pertanto, il ricorrente richiama il principio di diritto di cui alla sentenza di questa Corte - Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele - in cui si è affermato che il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione, se non attraverso una motivazione che dia conto dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere che il fatto non sia riconducibile al disegno c:riminoso delineato in sede di cognizione. 2.2.

Con motivi aggiunti in data 10/10/2023, trasmessi digitalmente, la difesa del ricorrente ha allegato una sentenza di questa Corte in data 31/1/2023, nei confronti di Agostino De Lucia, di annullamento con rinvio al nuovo giudice dell'esecuzione per la valutazione in ordine alla continuazione tra reati di associazione di tipo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi non consentiti dalla legge, in quanto avanza doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità, nonché in contrasto con la consolidata esegesi di questa Corte in terna di continuazione tra il delitto associativo ed i reati satellite. 1.1. In termini generali, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio.

Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continua- zione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assu- mono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano;

Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio crimi- noso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano progrannmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334).

In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine.1.2. Nel caso specifico, gli elementi allegati dal ricorrente onde ricavarne la simultanea deliberazione originaria tra il reato associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/4/2020 e l'estorsione commessa prima del 4/11/2014, non sono tali da scardinare l'impostazione logica del giudice dell'ese- cuzione.

Invero, l'impugnata ordinanza riporta corretta ed esaustiva illustrazione delle ragioni per cui detta estorsione non poteva ritenersi attratta nell'oggetto sociale della compagine, tale da integrare quella motivazione rafforzata richiesta per superare le continuazioni riconosciute in cognizione, secondo il principio affermato dalla sentenza di Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903: «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento».

Invero, il giudice dell'esecuzione ha ben spiegato che l'estorsione sub D, commessa dal Pagliuca ai danni di Stefano Di Marino e Francesco De Gennaro non si inseriva nelle ordinarie dinamiche associative, ma - in un momento di grande fibrillazione e conflittualità derivante dall'arresto del capo-clan Giuseppe De Filippis (Peppe o' Cinese) nel giugno 2014 - era stata perpetrata dal Pagliuca quale atto provocatorio e in aperto contrasto con gli associati del gruppo camorristico di Mondragone, così costringendo gli estorti, che già versavano ratei estorsivi al clan De Lucia, a versarli soltanto a lui e non agli altri sodali.

Ciò, da un lato, esclude che detta estorsione possa riferirsi all'originario programma associativo, trattandosi di una iniziativa autonoma del Pagliuca, dall'altro ne evidenzia il carattere estemporaneo e contingente, legato agli eventi seguiti all'arresto del De Filippis, non prevedibili all'atto di adesione del Pagliuca all'associazione di Mondragone. Quanto alla esclusione della continuazione tra le due associazioni - profilo per il quale il ricorso non offre spunti specifici - parimenti convincente è la moti- vazione dell'impugnata ordinanza, che ne ric:onosce la parziale sovrapposizione temporale ed il comune ambito territoriale, ma rimarca che in relazione al periodo per cui Pagliuca è stato condannato a tale titolo (art. 74 TU stup.) - cioè dal febbraio al luglio 2014 - l'associazione per droga operava in interazione ma c." autonomamente rispetto al clan diretto dal De Filippis, con ovvia accentuazione di tale autonomia dal momento dell'arresto del capo-clan, e con riconosciuta ritrosia al versamento delle quote dovute al clan egemone De Lucia, di fatto non versate, come hanno riferito lo stesso Pagliuca e Agostino De Lucia.

Infine, la riconosciuta e generalizzata continuazione in sede esecutiva per Agostino De Lucia e Laura Longobardi riflette due posizioni riguardanti per l'appunto il clan De Lucia, come ha rilevato l'impugnata ordinanza, e non è immediatamente trasferibile al Pagliuca. Per tale ragione, anche la sentenza da ultimo allegata dalla difesa nei motivi aggiunti non comporta alcun riflesso in ordine alla posizione del Pagliuca. Risulta così adempiuto l'onere di motivazione, che richiede in simili casi di illustrare specificamente la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903;

Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila