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Sentenza — n. 7176/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming continuity of crimes, ruling a criminal lifestyle concept differs from specific criminal planning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuity of crimes. The appellant argued that recent thefts and burglaries were part of a unified criminal plan, citing proximity in time and shared accomplices. The court distinguished between a generic 'criminal lifestyle' dependent on illicit income and the specific, deliberate programming required for legal continuity, finding the latter absent in the appellant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The concept of a criminal lifestyle dependent on illicit gains is legally distinct from the specific, deliberate criminal planning required to establish the continuity of crimes.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal lifestyle concept unified criminal plan reiteration of conduct Italian Penal Code criminal habituality favor rei principle criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Pg in proc. Bottari
Corte costituzionale n. 186 del 2000
peri., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC KLAUDIA, nata in GERMANIA il 13/04/1992 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 marzo 2023, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Imperia ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di Klaudia Jovanovic di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati in tre gruppi di sentenze, partitamente analizzate, ritenendo mancanti gli indici dell'invocato istituto, ed invece denotando le reiterate condotte di reato una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che conseguono da tale sistema di vita.

2. Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricor:so per cassazione, per mezzo del difensore, avv. Nicola Caricaterra, deducendo vizio di motivazione ed illustrando argomenti di contrasto a quelli espressi dal giudice dell'esecuzione, per affermare la ricorrenza della continuazione riferita a ciascun gruppo di sentenze di condanna. Quanto al primo gruppo si evidenzia che il possesso di arnesi atti allo scasso è prodromico alla consumazione dei reati che Ilovanovic avrebbe realizzato di lì a pochi giorni, ed è dunque sintomatico del vincolo tra le condotte raggruppate.

Nel secondo gruppo vi sono due furti commessi a Terni in giorni consecutivi (17 e 18 maggio 2013), e non rilevano le diverse modalità della condotta - come ha argomentato il giudice dell'esecuzione - ad escludere il medesimo disegno criminoso, poiché non è richiesto che i reati in programmazione unitaria siano predisposti in ogni minimo dettaglio. Per il terzo gruppo si sono indicati due furti in abitazione commessi nell'arco di due giorni con la stessa complice, tale Daniela Katic, uno a Padova e l'altro a Ferrara. La difesa contesta di avere ritenuto comune a tali reati il dato che la ricorrente appartenga all'etnia rom, avendo invece segnalato la mera attitudine dei rom a spostarsi per realizzare illeciti, a giustificazione della diversa sede dei due reati: non si tratta di una petizione di principio, bensì di un dato di esperienza emergente da fatti di cronaca, il che dimostra che le argomentazioni del giudice dell'esecuzione peccano di astrattezza.

Nel caso in esame, si tratta di condotte identiche commesse con la stessa concorrente in un ristretto arco temporale, il che contrasta con le argomentazioni usate per escludere la continuazione dei reati del gruppo precedente, laddove si era affermato che le diverse modalità delle condotte predatorie di Terni giustificava l'esclusione della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che reiterativo.La ratio decidendi dell'impugnata ordinanza è stata quella di ritenere che le varie condotte delittuose integrate da Klaudia iovanovic siano espressione di un sistema di vita improntato al crimine, che si estrinseca nei modi più vari e nelle situazioni contingenti. Pertanto, in disparte le pretese contraddizioni motivazionali enfatizzate nel ricorso, restano carenti specifici elementi di programmazione unitaria dei reati, che sostanzino l'invocata continuazione. In tale prospettiva, l'esegesi di legittimità ha affermato il consolidato principio per cui «Ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continua- zione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

In corretta applicazione di tale principio, l'impugnata ordinanza ha evidenziato che la vicenda esistenziale della ricorrente non lascia trasparire alcuna programmazione unitaria, sufficientemente specifica, dei reati che ella commette in modo seriale, e così restano prive di rilievo le osservazioni in ordine al fatto che detti reati siano stati commessi in tempi ravvicinati ovvero con la medesima concorrente, mentre il focus motivazionale va ricercato nell'individuazione di un'abitualità criminosa antitetica all'istituto della continuazione. Va dunque ulteriormente richiamato il principio per cui «In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Pg in proc.

Bottari, Rv. 267596).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 o