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Sentenza — n. 7170/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7170/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15/2/2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro ha respinto l'istanza di Tiziano Fabbrocile, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze del GUP di Pesaro, la prima del 29/9/2016 per il reato di calunnia in danno di alcuni creditori della società del Fabbrocile, il quale dopo avere consegnato loro assegni in pagamento di merci, ne aveva denunciato lo smarrimento; la seconda del 18/5/2022, per fatti di bancarotta per distrazione e preferenziale (fallimento del 20/9/2016). Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che i reati - del tutto eterogenei - erano stati commessi ai danni di più creditori, ad anni di distanza, e non erano riconducibili al medesimo disegno criminoso, bensì a modalità genericamente irrispettose della legge.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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liquidazione aziendale a fini fiscali bancarotta fraudolenta liquidatore giudiziale responsabilità dell'impresa liquidazione sommaria del fallimento commissario all'appuramento bonale dei debiti

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Cristina Cicerchia, lamentando violazione di legge e vizio di motiva- zione con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
in relazione all'art. 81 cod. pen., quanto ai parametri di individuazione dell'unitario disegno criminoso.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FABBROCILE TIZIANO, nato a FANO (PESARO' ) il 05/08/1956 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ANTONIO BALSAMO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/2/2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro ha respinto l'istanza di Tiziano Fabbrocile, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze del GUP di Pesaro, la prima del 29/9/2016 per il reato di calunnia in danno di alcuni creditori della società del Fabbrocile, il quale dopo avere consegnato loro assegni in pagamento di merci, ne aveva denunciato lo smarrimento; la seconda del 18/5/2022, per fatti di bancarotta per distrazione e preferenziale (fallimento del 20/9/2016). Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che i reati - del tutto eterogenei - erano stati commessi ai danni di più creditori, ad anni di distanza, e non erano riconducibili al medesimo disegno criminoso, bensì a modalità genericamente irrispettose della legge.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Cristina Cicerchia, lamentando violazione di legge e vizio di motiva- zione con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen., quanto ai parametri di individuazione dell'unitario disegno criminoso. Il ricorrente contesta la decisione del giudice dell'esecuzione per non aver considerato che il medesimo disegno criminoso del Fabbrocile era consistito nel distrarre i beni e le liquidità della Banco Stock s.r.I., di cui all'epoca dei fatti era legale rappresentante e liquidatore fino alla data del fallimento, in danno princi- palmente dei creditori maggiori, come la Barte4media s.r.l. - persona offesa della calunnia - per potere chiudere la società con l'accollo di tutti i debiti, ivi compreso quello risultante dagli assegni non pagati rilasciati alla Barte4media.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. L'impugnata ordinanza non patisce i denunciati vizi di legittimità, avendo congruamente ed esaustivamente motivato le ragioni dell'esclusione dell'identità del disegno criminoso, valorizzando la significativa cesura crono- logica tra la gran parte delle condotte costitutive dei dissesti societari, e la calunnia integrata dalla falsa denuncia di smarrimento del carnet di assegni, con conseguente attribuzione di responsabilità penale nei confronti dei prenditori degli assegni, da costoro invece regolarmente ricevuti in pagamento della merce fornita.

Si è inoltre evidenziato che il delitto di calunnia e il delitto di bancarotta fraudolenta sono del tutto eterogenei, presentando come unico elemento in comune l'essere stati commessi ai danni dei creditori, nella qualità rivestita dal condannato, senza che tuttavia sia ravvisabile un disegno criminoso unitario e sussistente sin dall'epoca in cui era stato compiuto il primo dei due reati; a ciò si aggiunge che la falsa dichiarazione contenuta in denuncia circa lo smarrimento di assegni in realtà consegnati ai creditori non ha nulla in comune, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con la bancarotta per distrazione, se non una modalità genericamente irrispettosa della legge che ha caratterizzato l'agire del soggetto. 1.2.

L'ordinanza impugnata ha dunque espresso una valutazione di merito che è stata congruamente motivata, senza profili di manifesta illogicità, inquadrando le condotte del Fabbrocile in termini di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla consumazione di illeciti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale. Sul punto, l'esegesi di questa Corte è nel senso che in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222;

Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014).

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 27 ottobre 2023 Il