Civil party dismissed cassation appeal for lack of standing after failing to appeal first-instance acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's cassation appeal inadmissible because the plaintiff failed to appeal the first-instance acquittal. Although the civil party offered testimony and challenged the appellate court's fact-finding, the law requires such parties to appeal the acquittal to maintain standing for a cassation appeal. The court ruled that since no appeal was lodged against the initial acquittal, the civil party lacked the legal capacity to challenge the appellate court's confirmation of that acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 cod. proc. pen.; The civil party who does not appeal the first-instance acquittal lacks standing to file a cassation appeal against the appellate court's confirmation, as they are not permitted to challenge the factual reconstruction or evidentiary evaluation in such circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DHIMEN OTMAN nato il 20/05/1992 nel procedimento a carico di: VOLTA MARCO nato a BERGAMO il 21/06/1969 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: avvocato PIZZI MAURIZIO, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; deposita conclusioni e nota spese; avvocato BELLOTTI GABRIELLA, la quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio, ha confermato quella con la quale il Tribunale di Bergamo, il 24 giugno 2015, ha assolto Marco Volta dai reati di lesioni gravissime, rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere per non aver commesso il fatto e da quello di omissione di soccorso perché il fatto non costituisce reato.
2. I menzionati provvedimenti sono stati resi nell'ambito del procedimento penale relativo ai fatti verificatisi la sera del 6 novembre 2014 in Pradalunga e tradottisi nel ferimento al volto ed agli arti inferiori di Otrrian Dhimen e nella sottrazione alla medesima vittima di un giubbino e di un portafogli. Stando all'impostazione accusatoria, concordemente disattesa dai giudici di merito (ma non dal primo giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha condannato l'imputato per il solo delitto di lesioni gravissime, emettendo una sentenza che, tuttavia, è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 24895 del 24/05/2022), Marco Volta, unitamente al correo Fethi Khazri, giudicato separatamente, sarebbe stato autore dell'aggressione ai danni di Dhimen, il quale, nell'occasione, riportò uno sfregio permanente al viso.
Il giudice del rinvio ha ritenuto, alla luce degli esiti della rinnovata istruzione dibattimentale, che le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, a carico dell'imputato non dimostrano la responsabilità di Volta e che pressoché nulla sia, al riguardo, la valenza probatoria degli elementi ulteriormente acquisiti.
3. La parte civile, Otman, Dhimen propone, con l'assistenza dell'avv. Maurizio Pizzi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo che, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., sarà enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, con il quale deduce vizio di motivazione. Ascrive, in particolare, alla Corte di appello: di avere erroneamente ritenuto che egli ha offerto, nelle diverse occasioni in cui ha reso testimonianza, versioni dei fatti non collimanti; di avere descritto in maniera gravemente imprecisa le immagini estratte dal sistema di videosorveglianza installato sul luogo che è stato teatro dei fatti di causa che, a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata, non valgono in alcun modo a smentire il suo narrato e, anzi, attestano in modo univoco il mendacio dell'imputato, al cui racconto, nondimeno, i giudici di merito hanno assegnato credito; di avere illogicamente escluso che Volta potesse essere personalmente interessato a ferirlo, in tal modo trascurando il rapporto di amicizia che, per ammissione dello stesso imputato, lo legava al correo Khazri; di avere illogicamente riconosciuto attitudine probatoria alle dichiarazioni di Mohammed Addaouki, latore di un apporto palesemente inattendibile, come attestato anche da quanto riferito dal teste Dadone; di essere pervenuta all'assoluzione dell'imputato senza considerare che il correo Khazri è stato condannato, nell'ambito di separato giudizio e con sentenza passata in giudicato, proprio sulla base del suo narrato, la Clli credibilità è stata, dunque, positivamente attestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
2. É pacifico, perché, tra l'altro, ammesso dallo stesso ricorrente, che la parte civile Otman Dhimen non ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 24 giugno 2015, che è stata, invece, impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha di recente chiarito che, se è vero, da un canto, che il principio di immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall'art. 76 cod. proc. pen., comporta che la mancata impugnazione della sentenza di assoluzione di primo grado non equivale a rinuncia alla costituzione della medesima parte civile nel processo, non è men vero, per converso, che tale soggetto è abilitato, in questa ipotesi, a proporre ricorso per cassazione al solo scopo di far valere «questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale» (così Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020„ dep. 2021, S., Rv. 281779 - 01; in termini, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Gerace, Rv. 271926 - 01).
Ora, nel caso di specie, è del tutto evidente che Otman Dhimen ha svolto, con il ricorso, censure che attengono alla ricostruzione del fatto oggetto di addebito ed alla coerenza, sotto diversi aspetti, della sentenza impugnata e, specificamente, della valutazione del materiale istruttorio compiuta dalla Corte di appello, che si assume illogica, contraddittoria e viziata da travisamenti. È palese, quindi, che si è al di fuori del ristretto novero delle ipotesi in cui, stando al menzionato indirizzo ermeneutico, cui il Collegio intende dare continuità, la parte civile che non abbia proposto appello avverso la sentenza assolutoria è legittimata alla proposizione di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello, confermativa di quella di primo grado.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di