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Sentenza — n. 6982/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in sede esecutiva, in data 28 novembre 2022, la Corte di Appello di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza con il GIP del Tribunale di Bari nel procedimento introdotto, a fini di riconoscimento della continuazione, da Limontino Cosimo. 1.1 In particolare, la Corte di Appello ha evidenziato che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile è rappresentato dalla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 3 aprile 2019, confermata dalla Corte di Appello in data 15 gennaio 2020. In detta procedura la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata nei confronti del Limontini, con modifica del solo trattamento sanzionatorio per la posizione del coimputato Pezzolla Michele. Si è pertanto ritenuta erronea la precedente statuizione del GIP del Tribunale di Bari, che aveva genericamente indicato l'esistenza di una 'riforma' della prima decisione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO BARI nei confronti di: GIP TRIBUNALE BARIcon l'ordinanza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sefit-ite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA cf....k yQ ne—R c-`9•'‘Me't 7-f-A4 L9 ott( 6tt P «rx.z V.A.A.Aliz I Qyt: r-k> udito- il difcn3ore procedimento a trattazione scritta.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione riscossione di pene pecuniarie sospensione di pena adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO BARI nei confronti di: GIP TRIBUNALE BARIcon l'ordinanza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sefit-ite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA cf....k yQ ne—R c-`9•'‘Me't 7-f-A4 L9 ott( 6tt P «rx.z V.A.A.Aliz I Qyt: r-k> udito- il difcn3ore procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in sede esecutiva, in data 28 novembre 2022, la Corte di Appello di Bari ha sollevato conflitto negativo di competenza con il GIP del Tribunale di Bari nel procedimento introdotto, a fini di riconoscimento della continuazione, da Limontino Cosimo. 1.1 In particolare, la Corte di Appello ha evidenziato che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile è rappresentato dalla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 3 aprile 2019, confermata dalla Corte di Appello in data 15 gennaio 2020. In detta procedura la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata nei confronti del Limontini, con modifica del solo trattamento sanzionatorio per la posizione del coimputato Pezzolla Michele. Si è pertanto ritenuta erronea la precedente statuizione del GIP del Tribunale di Bari, che aveva genericamente indicato l'esistenza di una 'riforma' della prima decisione.

2. Il conflitto negativo insorto va risolto affermando la competenza del GIP del Tribunale di Bari. Ciò in ragione del fatto che la variazione del trattamento sanzionatorio - realizzata nel giudizio di secondo grado nei confronti del coimputato Pezzolla - pur astrattamente rilevante (in ragione del principio della unicità del giudice della esecuzione della medesima sentenza) ha in realtà riguardato solo la diversa determinazione della pena all'interno del rangre edittale e, pertanto, non è idonea a ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 665 co.2 cod.proc.pen. per il trasferimento della competenza al giudice di secondo grado (la competenza si traferisce solo lì dove la modifica del trattamento sanzionatorio derivi da un intervento riformatore sostanziale che riguardi, ad esempio, la elisione di aggravanti, il riconoscimento di attenuanti, la variazione del giudizio di comparazione o il riconoscimento della continuazione v. da ultimo Sez. I n.22568 del 28.4.2023).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari, Sezione GIP, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 8 novembre 2023