Italian court dismisses appeal claiming cumulative sentence splitting allows home detention for non-obstacle crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, rejecting the argument that cumulative sentences can be split to allow home detention for non-obstacle crimes. The appellant argued that since the obstacle-related penalty was fully served, the remaining sentence should qualify for the benefit under Law 199/2010. The court ruled that the cumulative nature of the sentence prevents this split, as the institution of home detention is a specific execution mode requiring strict statutory compliance rather than a discretionary benefit subject to cumulative splitting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199; Art. 4-bis Ord. pen.: The cumulative sentence between obstacle-related and non-obstacle-related penalties cannot be split to allow home detention execution for the non-obstacle portion, even if the obstacle penalty is fully served.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SELCI SIMONE nato a ROMA il 28/08/1995 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Simone Selci avverso la decisione con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge n. 199 del 2010. Osserva il Tribunale, in via assorbente, che Selci era in espiazione di pene concorrenti riferibili anche a delitto ricompreso nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.; ciò escludeva in radice la possibilità di conseguire lo speciale beneficio.
Né, in materia, si sarebbe potuto procedere al c.d. scioglimento del cumulo, onde verificare l'eventuale intervenuta espiazione del titolo ostativo. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, pur inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 1 legge n. 199 del 2010, anche come parte residua di maggior pena, non può essere disposta nel caso in cui sia in esecuzione unprovvedimento di 4,11 esecuzione di pene concorrenti comprensivo di titolo riconducibile all'elenco di cui all'art. 4-bis Ord. pen., e ciò pur quando la pena a quest'ultimo relativa sia stata interamente espiata; il cumulo formato tra le pene inflitte per reati ostativi e per reati privi di tale carattere, non può infatti essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata ai secondi, l'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977-01).
2. Ricorre Selci, per il tramite del difensore di fiducia, 0= articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Evidenzia che la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità si sarebbe da epoca risalente orientata ad ammettere lo scioglimento del cumulo con riferimento a tutti benefici. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere già espiata la pena inflitta per il reato ostativo, valutando solo in un momento successivo la eventuale pericolosità sociale del ricorrente tale da renderlo, se del caso, non meritevole del beneficio richiesto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore, il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v.
Sez. I n. 11362 del 29.1.2021, Rv 280977, già citata dal provvedimento impugnato). La tesi che il beneficio invocato dal ricorrente è una misura alternativa alla detenzione assimilabile a quelle in favore delle quali opera pacificamente lo scioglimento del cumulo è erronea perché non considera adeguatamente i suoi tratti caratteristici. L'istituto della detenzione al domicilio, alla luce del suo peculiare regime normativo, costituisce una speciale modalità di esecuzione della pena cui il condannato può accedere, non in base ad un giudizio di meritevolezza, ma per il riscontro positivo dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 199 del 2010 ed anche in deroga ai criteri dettati dall'art. 47-ter Ord. pen.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una -2.- 40t--1/1 sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.