Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to clear provenance of appeal act and non-derogable presumption of prison custody.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Manxhuka Afrim inadmissible, rejecting arguments regarding the appeal's procedural form and the sufficiency of home detention. The court held that the appeal's origin was clearly identifiable, negating any formal defect, and that the presumption of prison custody based on the serious nature of the attempted murder charge remains valid despite the passage of time. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible only if there is concrete uncertainty regarding the author's identity; the presumption of prison custody based on the gravity of the crime cannot be overturned merely by the lapse of time or favorable investigation updates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANXHUKA AFRIM nato il 03/12/1971 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/scnt-ite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI ci."4 C.0.1-4 eLti Cit-(1)-M4 M-t ),‘t 1 iQ CU4 Y( C.43>C40 ' -11Ci4te-41-0214eFeefe. Trattazione scritta. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 1 giugno 2023 il Tribunale di Venezia - costituito ai sensi dell'art. 309 e ss. cod.proc.pen. - ha accolto l'appello introdotto dal PM di Treviso, così ripristinando la più grave misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Manxhuka Afrim (attenuata dal GIP con quella degli arresti domiciliari in data 8 maggio 2023). Manxhuka Afrim è sottoposto a misura cautelare in relazione alla contestazione provvisoria di omicidio volontario, per fatto avvenuto in data 12 ottobre 2022. Il titolo genetico è stato confermato in sede di riesame. 1.1 In motivazione il Tribunale evidenzia che:
a) in sede applicativa del titolo cautelare si è ritenuto Manxhuka Afrim promotore e organizzatore dell'agguato costato la vita a Kolgeci Ragip, aspetto valutato come altamente indicativo di pericolosità (pur considerando la assenza di precedenti penali a carico dell'indagato);
b) la valutazione del GIP, espressa in sede di attenuazione della misura, si basa su un ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e pericolo di inquinamento probatorio rapportato alle caratteristiche del fatto avvenuto in presenza di più soggetti) in ragione del mero decorso del tempo;
c) detta valutazione non è condivisibile in ragione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, non incrinata da alcun reale elemento di novità. In particolare il Tribunale evidenzia che il tempo decorso (poco più di sei mesi) non è di entità tale da aver determinato una modifica della condizione di pericolosità dell'indagato, specie ove si consideri le modalità collettive dell'azione, la capacità del Manxhuka Afrím di condizionare altri soggetti coinvolti e l'efferatezza del delitto. 1.2 Viene ritenuta, inoltre, conforme alle disposizioni di legge la modalità del deposito dell'atto di appello.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Manxhuka Afrim. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento alle modalità di presentazione dell'atto. Le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione - descritte dal ricorrente - non sarebbero conformi ai contenuti dell'art. 582 comma 1 cod.proc.pen., atteso che non risulta la compiuta identificazione della persona che ha presentato l'atto, proveniente dall'ufficio di procura. Erroneamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'impugnazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta permanenza del 'grado' di esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe meramente rieditato le argomentazioni contenute nel titolo genetico, senza tener conto dell'avvenuta progressione investigativa e delle valutazioni espresse dal GIP circa la prognosi favorevole di osservanza, da parte di Manxhuka Afrim dei limiti della misura domiciliare, rafforzata dal braccialetto elettronico.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alle modalità di deposito dell'atto questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare - in caso del tutto analogo - che l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solo se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (Sez. H n. 43895 del 3.7.2019, rv 277738). Nel caso in esame, pertanto, la certezza della provenienza dell'atto è del tutto palese, il che esclude la sanzione di inammissibilità. 3.2 Quanto al secondo motivo, il ricorrente non si confronta in modo adeguato con il tema della presunzione ex lege, sia pure relativa, di adeguatezza della custodia in carcere, ricollegata al titolo di reato.
Ed invero le valutazioni in punto di possibile osservanza dei limiti derivanti dalla misura domiciliare non rappresentano un novum capace di incrinare la presunzione di cui sopra (perché formulabili anche in sede genetica ma contrastate dall'operare della presunzione), così come ritenuto dal Tribunale con valutazione non sindacabile, anche in ragione del limitato periodo di sottoposizione decorso. Le modalità di realizzazione del fatto, peraltro, hanno logicamente sostenuto la considerazione di consistente e attuale pericolosità dell'indagato, rendendo ancor più inevitabile il ricorso alla misura di massimo rigore.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in da