Cassation annuls irreperibility decree due to failure to conduct cumulative searches in all statutory locations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Foggia Tribunal's order rejecting the request for irreperibility declaration. The appellant argued that the search was flawed because it omitted specific locations like the prison registry and the defendant's former residence, violating procedural requirements. The court held that searches must be cumulative across all statutory locations, and the omission of the prison registry data rendered the decree null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.: The searches required for issuing an irreperibility decree must be conducted cumulatively in all locations specified by law; failure to do so results in absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Boufarouj Boucahib, nato il 16/10/1984 avverso l'ordinanza emessa il 15/06/2023 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 15 giugno 2023 il Tribunale di Foggia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Bouchaib Boufarouj, finalizzata a ottenere la declaratoria di inammissibilità del decreto di irreperibilità adottato nei suoi confronti dallo stesso Tribunale il 25 maggio 2020. Il decreto di irreperibilità veniva adottato a seguito delle ricerche attivate in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 2 aprile 2020, per effetto della quale veniva disposta la notifica dell'estratto contumaciale nei confronti dell'imputato. Il rigetto dell'istanza veniva pronunciato sull'assunto che le ricerche svolte nei confronti di Boufarouj, ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., dovevano ritenersi idonee, essendo stato accertato, all'esito delle verifiche eseguite dal Comando dei Vigili Urbani di Sannicandro Garganico, che l'imputato, che anni addietro era stato residente nello stesso centro, non era reperibile e attualmente dimorava in Calabria.
2. Avverso questa ordinanza Bouchaib Boufarouj, a mezzo dell'avv. Salvatore Iannone, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive. Con tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'illegittimità della sequenza procedimentale all'esito della quale il Tribunale di Foggia aveva emesso il decreto di irreperibilità presupposto, che era stato adottato senza il compimento di adeguate verifiche, che avrebbero consentito di individuare, presso gli archivi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la località, ubicata a Gizzeria, in Via L. Rizzo n. 26, dove l'imputato, da tempo, risiedeva. Dall'illegittimità della sequenza procedimentale derivava la nullità assoluta e insanabile del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Foggia il 26 maggio 2020 e di tutti gli atti processuali consequenziali relativi alla posizione di Boufarouj . Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Bouchaib Boufaroui è fondato nei termini di seguito indicati.2. Occorre premettere che il decreto di irreperibilità emesso nei confronti di Bouchaib Boufarouj il 25 maggio 2020 veniva adottato a seguito delle ricerche eseguite in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 2 aprile 2020, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione. Dopo il deposito della sentenza veniva disposta la notifica dell'estratto contumaciale nei confronti di Boufarouj, per l'esecuzione della quale veniva delegato il Comando dei Vigili Urbani di Sannicandro Garganico, che, effettuate le ricerche anagrafiche dell'imputato e compulsato il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che rispondeva con nota del 18 maggio 2020, comunicava che il ricorrente, che alcuni anni addietro era stato residente nello stesso centro, non era reperibile e attualmente dimorava in Calabria.
Tanto premesso, deve rilevarsi che dagli atti processuali non si comprende sulla base di quali verifiche il Tribunale di Foggia aveva ritenuto irreperibile Boufarouj e se tali verifiche, richiamate genericamente nel provvedimento impugnato, tenuto conto delle pregresse carcerazioni del ricorrente, potevano ritenersi idonee all'emissione del decreto di irreperibilità controverso, ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non si confrontava con le allegazioni difensive, dalle quali si evinceva che Boufarouj, in più occasioni, era stato detenuto in istituti penitenziari italiani.
Non si teneva, in questo modo, conto del fatto che dalla documentazione giacente presso gli archivi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, emergeva la località dove l'imputato, da diversi anni, risultava residente; dato anagrafico, quest'ultimo, che appare incompatibile con la condizione di irreperibilità presupposta dal decreto emesso il 25 maggio 2020. Occorre, in proposito, precisare che la posizione giuridica di Bouchaib Boufarouj, così come registrata presso gli archivi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riguarda tre distinti periodi di carcerazione, compresi tra il 2010 e il 2017, che venivano scontati presso le Case circondariali di Lucera e Vibo Valentia, In relazione a ciascuna di tali frazioni detentive, il ricorrente, al momento dell'ingresso in carcere, risultava residente a Gizzeria, in Via L.
Rizzo n.
26. Ne discende che la nota del 18 maggio 2020, sopra citata, pur provenendo dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non sembra soddisfare i parametri normativi di cui art. 159, comma 1, cod. proc. pen., atteso che negli archivi della medesima Amministrazione erano presenti dati anagrafici che avrebbero consentito di individuare il luogo dove Boufarouj attualmente 3 \rà`" risiedeva, smentendo l'assunto processuale posto a fondamento del provvedimento censurato.
3. Ricostruite in questi termini, le ricerche compiute dalle Forze dell'ordine delegate dal Tribunale di Foggia sembrano concretizzare la violazione dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. — a tenore del quale: «Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore» —, da cui discenderebbe la nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., del decreto di irreperibilità emesso il 25 maggio 2020 dal Tribunale di Foggia nei confronti di Boufarouj. Occorre, pertanto, che il Giudice dell'esecuzione si confronti ulteriormente con la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, allo scopo di verificare se le ricerche svolte dal Comando dei Vigili Urbani di Sannicandro Garganico nei confronti di Bouchaib Boufarouj potevano ritenersi complete e legittimavano l'adozione del decreto di irreperibilità controverso, a proposito del quale occorre ribadire che, in tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare adeguate ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. impone di tenere conto delle emergenze anagrafiche e lavorative del soggetto ricercato, delle quali nel caso in esame non sembra essersi tenuto conto, concretizzando una violazione del diritto di difesa del ricorrente, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179 cod. proc. pen. Sul punto, non si può che ribadire la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui: «Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato» (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976 - 01; Sez. 2, n. 15674 del 02/03/2016, Drago, Rv. 266442 - 01). 4 Ì 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di annullare l'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ord