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Sentenza — n. 6224/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for failure to recognize continuity of crimes based on prior execution court findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6224/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Lecce judge, who had rejected the request to recognize the continuity of crimes. The defendant argued that prior judgments in the same execution proceedings had already established continuity for similar crimes committed in the same timeframe and context. The Court held that the execution judge cannot disregard these prior evaluations without providing specific, significant reasons for rejecting them.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The execution judge, when faced with a request to recognize the continuity of crimes, cannot disregard a prior evaluation already made in the execution phase regarding similar crimes, unless specific and significant reasons are demonstrated to show that the current facts cannot be linked to the same criminal design.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes execution proceedings prior judicial evaluation criminal design judicial reasoning temporal proximity Cassation annulment delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
1.1.Va premesso che in tema di reato continuato questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
1.1.Va premesso che in tema di reato continuato questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic
Corte Cost., sent. n. 183 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UGOLINI GIANFRANCO nato a BRINDISI il 19/05/1987 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Gianfranco Ugolini, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con provvedimenti divenuti irrevocabili. Il Giudice, nel respingere l'istanza, ha osservato che sebbene le pronunce indicate nell'istanza risultino relative a delitti parzialmente omogenei, quanto al titolo contestato nell'imputazione — reati contro il patrimonio — nonché a fatti caratterizzati da relativa contiguità temporale, i fatti-reato non possono essere considerati avvinti dal vincolo della continuazione.

Tanto, escludendo che siano stati allegati dall'istante elementi idonei a supportare la richiesta e ritenuti l'omogeneità dell'illecito e la contiguità temporale elementi non sufficienti a supportare la pretesa sussistenza del medesimo disegno criminoso ma, piuttosto, espressione di una spiccata tendenza a delinquere e di una persistente insofferenza alle prescrizioni della pubblica autorità. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. C. Delonardis, deducendo erronea applicazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione.

Si sostiene che nell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, erano specificate, nel dettaglio, le condotte oggetto della richiesta e si chiedeva puntualmente di considerare queste come parte di un unico disegno criminoso. Si sottolinea che si tratta di precedenti specifici, cioè reati di rapina commessi in un lasso di tempo ravvicinato, in un unico contesto pacificamente già ritenuto tale dal Giudice per le indagini preliminari di Venezia che aveva riconosciuto la continuazione rispetto a diversi episodi. A fronte di tali puntuali allegazioni, invece, il Giudice per le indagini preliminari di Lecce aveva riscontrato l'aspecificità dell'istanza quanto all'indicazione, da parte della difesa, delle ragioni per le quali vi fossero elementi per ricomporre ad unità la pluralità delle condotte criminose posta in essere.

La motivazione viola, secondo il ricorrente, l'applicazione della disciplina della continuazione e si appalesa apodittica quanto all'accostamento degli episodi sotto il profilo temporale e fattuale escludendo, però, che questi siano avvinti dal medesimo disegno criminoso. Si sottolinea, invece, che vanno confrontati i capi di imputazione della sentenza del 24 novembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce rispetto ai reati già oggetto di provvedimento con il quale è stata riconosciuta la continuazione dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.

Si tratta di episodi di reato accostabili sotto ogni profilo che si intersecano tra loro, in termini di tempo, nonché attuati con modalità di azione omogenee, costituendo sintomo della sussistenza della preordinazione del disegno criminoso in capo all'interessato, fatti che non sono stati apprezzati dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento censurato.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Cuomo, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 1.1.Va premesso che in tema di reato continuato questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.

Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il giudice è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). Detto principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione già compiuta in sede di esecuzione.

Invero, si è sostenuto che il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227). 1.2.Ciò posto, si osserva che nel caso al vaglio, come dedotto, il Giudice dell'esecuzione non si è confrontato con il tema dell'avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazione tra fatti già giudicati, argomento devoluto con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

In quella sede, infatti, era stato introdotto il tema dell'avvenuto riconoscimento del vincolo tra altri reati omologhi, già ritenuti avvinti dalla continuazione, in sede esecutiva, complesso di fatti in cui l'ultimo reato giudicato si inserirebbe, a parere del ricorrente, anche dal punto di vista temporale. Si deve rilevare, invero, che i fatti-reato per i quali il ricorrente procede sono collocati temporalmente nel 2013 e nel 2014, così come quelli già ritenuti come avvinti dalla continuazione (cfr. certificato del casellario giudiziale in atti, dal quale risulta l'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 2, 9, 15, 16, tra i quali rientra, dal punto di vista temporale, anche quello deciso con l'ultima sentenza divenuta definitiva). 2.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), nella piena autonomia della valutazione ma in ossequio ai principi di diritto qui ribaditi, esamini il tema introdotto con l'istanza di continuazione concernente l'avvenuto riconoscimento del vincolo, in sede esecutiva, tra fatti omologhi già giudicati, tra i quali, temporalmente, sono ricompresi anche quelli per i quali pende il presente procedimento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Lec