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Sentenza — n. 5856/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against review court order rejecting bail review due to lack of translation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5856/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Abdulkherim Shaho against the Catanzaro Review Court's order denying his request for bail review. Shaho argued that the review order was invalid because it was not translated into Kurdish, claiming this violated his right to defense. The court ruled that recent jurisprudence limits mandatory translation requirements to the specific bail order itself, not the subsequent review order denying the request, and noted the defendant had previously confirmed his ability to understand Italian proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 143, 178, 179 cod. proc. pen.; The review court order denying a request for bail review does not require mandatory translation into the defendant's native language, as it merely confirms the initial restrictive measure rather than imposing a new limitation on personal liberty.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Code bail review order mandatory translation requirement right to defense nullity of proceedings alloglot defendant Cassation dismissal immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 143 cod. proc. pen.
Per quanto concerne l'art. 143 cod. proc. pen., richiamato dal ricorrente, va sottolineato che il d.lgs.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 309 cod. proc. pen.
Va premesso che il ricorso non contesta la avvenuta traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ma si limita a denunciare che l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di riesame, con la quale è stata respinta l'istanza ex art. 309 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 94 cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com
d.lgs. n. 32/2014
pen., richiamato dal ricorrente, va sottolineato che il d.lgs. n. 32/2014 non ha inserito l'ordinanza del Tribunale del riesame nel catalogo delle ipotesi espressamente individuate nel comma 2, per le quali deve senz'altro ritenersi obbligatoria la traduzione nella lingua madre dell'imputato.
art. 309 cod. proc. pen
In effetti, l'ordinanza del tribunale resa ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
Per quanto concerne l'art. 143 cod. proc. pen., richiamato dal ricorrente, va sottolineato che il d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, Chanaa
Sez. 6, n. 50766 del 12/11/2014, Awoh
Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, Koval
261537; Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, Koval, Rv 263318).
SU del 26/10/2023
pen.» (notizia di decisione delle SU del 26/10/2023).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SLEMAN ABDULKERIM SHAHO nato in IRAQ il 27/05/1983 avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZAROfissato il ricorso per la trattazione con il rito cartolare non partecipato; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di SLEMAN ABDULKERIM SHAHO avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 10 marzo 2023 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di concorso nel delitto di immigrazione clandestina aggravata e di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina.

2. Ricorre SLEMAN ABDULKERIM SHAHO, a mezzo del difensore avv. Diego Cisternino, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 143, 178, 179 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa traduzione dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame nella lingua nota all'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che il ricorso non contesta la avvenuta traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ma si limita a denunciare che l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di riesame, con la quale è stata respinta l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen., non è stata tradotta nella lingua dell'indagato, cittadino iracheno di origine curda, sicché lo stesso sarebbe posto nella condizione di non potersi difendere. 2.1. Sulla specifica questione posta dal ricorso la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente affermato che «la mancanza di traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza» (Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, Chanaa, Rv. 278883 - 01) 2.2.

Recentemente, il massimo consesso giurisprudenziale ha affermato che «l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett.

e) cod. proc. pen.» (notizia di decisione delle SU del 26/10/2023).

3. Premesso, quindi, che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la nullità riguarda unicamente il provvedimento applicativo della misura cautelare, ma non anche quello emesso in sede di riesame, deve prestarsi continuità al richiamato orientamento giurisprudenziale. 3.1. Per quanto concerne l'art. 143 cod. proc. pen., richiamato dal ricorrente, va sottolineato che il d.lgs. n. 32/2014 non ha inserito l'ordinanza del Tribunale del riesame nel catalogo delle ipotesi espressamente individuate nel comma 2, per le quali deve senz'altro ritenersi obbligatoria la traduzione nella lingua madre dell'imputato.

In effetti, l'ordinanza del tribunale resa ex art. 309 cod. proc. pen. non limita ab origine la libertà personale, ma costituisce una conferma processuale del provvedimento attraverso il quale siffatta limitazione venne determinata, sicché appare ragionevole la sua esclusione dal novero degli atti per i quali è obbligatoria la traduzione nella lingua del destinatario (Sez. 6, n. 50766 del 12/11/2014, Awoh, Rv. 261537; Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, Koval, Rv 263318). 3.2. Non fa velo a quanto sopra chiarito la previsione dell'art. 143, comma 3, cod. proc. pen. che ammette l'individuazione di "altri" atti che, pur non rientrando espressamente nell'elenco del comma 2, siano ritenuti - eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente - essenziali alla conoscenza e alla comprensione delle accuse rivolte all'imputato.Si tratta, in effetti, di atti rispetto ai quali è di volta in volta rimesso al giudice l'apprezzamento della necessità di traduzione, in quanto "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico".

Nel caso in esame, tuttavia, nessuna specifica istanza è stata formulata dall'interessato al fine di rappresentare al giudice la necessità di provvedere alla traduzione della ordinanza in questione, per poter soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e conoscenza la cui realizzazione lo stesso legislatore, significativamente, restringe nel perimetro delle sole "accuse" enucleate a carico dell'imputato (Sez. 1, Koval, cit.), accuse che, invece, erano state poste a conoscenza dell'indagato nella sua lingua con la traduzione dell'ordinanza genetica. 3.3.

Oltre a ciò, deve rilevarsi che l'indagato ha conferito procura speciale in lingua italiana al proprio difensore, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, così mostrando di conoscere la lingua processuale e, comunque, di volere attribuire al proprio difensore e procuratore speciale i diritti processuali al medesimo spettanti.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com