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Sentenza — n. 5853/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention denial for justice collaborator citing lack of genuine remorse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Daniele Pandolfi's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant home detention. Pandolfi argued that positive reports from anti-mafia authorities and prison observations proved his rehabilitation, while the Tribunal cited his prior crimes, lack of critical reflection, and behavioral issues like food refusal. The court upheld the lower court's decision, ruling that mere collaboration is insufficient without concrete evidence of genuine remorse and behavioral stability.

Regesto Legislator

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Art. 16-nonies, comma 3, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82; The requirement of 'repentance' for justice collaborators cannot be presumed solely from the act of collaboration but requires specific positive elements demonstrating a reasonable probability of its actual existence.

Parole chiave

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home detention denial justice collaborator repentance requirement penitentiary benefits Cassation review behavioral stability anti-mafia cooperation diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 16-nonies, comma 3, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82
Domenico Esposito, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 16-nonies, legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANDOLFI DANIELE nato a NAPOLI il 21/09/1995 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Francesca CERONI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare presentata ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, legge 15 marzo 1991, n. 82, portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, nell'interesse di Daniele PANDOLFI, collaboratore di giustizia, evidenziando che il «beneficio è ritenuto prematuro, occorrendo normalizzare la condotta e stabilizzare l'equilibrio ed approfondire la revisione critica».

2. Ricorre Daniele PANDOLFI, a mezzo del difensore avv. Domenico Esposito, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991, e la illogicità della motivazione che, a fronte dei positivi pareri (Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Direzione Distrettuale Antimafia e Servizio Centrale di Protezione) e relazioni (osservazione penitenziaria), prospetta un giudizio negativo incentrato su elementi concernenti i reati commessi in data anteriore alla collaborazione (iniziata il 17 aprile 2018), omettendo di considerare il significativo periodo di tempo trascorso agli arresti domiciliari, e che la rilevata problematicità di adattamento al contesto detentivo deriva, semmai, proprio dalla scelta operata che ha portato il ricorrente, da ultimo, a segnalare l'illecito ingresso in carcere di apparecchi cellulari, poi effettivamente rinvenuti, scelta che ha determinato una intuibile difficoltà di relazione con gli altri detenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato. 1.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16- nonies, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671).2.

Il Tribunale di sorveglianza, che ha fatto buon uso del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non ha compiuto errori logici nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. A fronte della esistenza dei positivi elementi conoscitivi risultanti dai pareri della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Direzione Distrettuale Antimafia e del Servizio Centrale di Protezione, nonché della relazione di osservazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato: la riduttività della rielaborazione critica del proprio agito (definita dall'interessato una semplice "parentesi sbagliata"); la soggettività della scelta di collaborazione (priva di senso di responsabilità per le condotte compiute e di condanna per i reati commessi; omessa valorizzazione, quale spinta collaborativa, del tentato omicidio subito); l'atteggiamento oppositivo manifestato anche con l'astensione dal vitto e dalla terapia (tanto da essere sottoposto al regime di sorveglianza); l'inadeguato adattamento al contesto (aggressione subìta in carcere a causa di infondate accuse rivolte a un compagno di detenzione; pettegolezzi sconvenienti su famigliari di altri detenuti che hanno determinato l'isolamento sociale del condannato); l'esistenza di rilevanti carichi pendenti (sentenze di condanna) che lasciano presagire un sensibile incremento del residuo di pena. 2.2.

Il ricorso, che si limita a trascurare tali emergenze, ribadisce le positive valutazioni delle quali pure il Tribunale dà atto, senza riuscire a porre in luce chiari elementi di illogicità della motivazione.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese