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Sentenza — n. 5847/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls execution judge's refusal to apply drug trafficking continuation due to flawed reasoning on criminal unity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's order rejecting the application of the criminal continuation rule under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The execution judge had denied the request because he found no evidence of a single criminal plan, citing the lack of temporal contiguity and the use of different accomplices for separate drug trafficking offenses. The Supreme Court ruled this decision legally flawed, noting that the offenses occurred within a short eight-month period and involved the same accomplices, thereby establishing a unified criminal project that the lower judge failed to properly evaluate.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must re-examine facts to verify the unity of criminal intent for continuation; a refusal based on alleged different accomplices is invalid when the same accomplices were used and offenses occurred in a short timeframe.

Parole chiave

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criminal continuation drug trafficking execution judge unity of criminal project Code of Criminal Procedure annulment with remittal temporal contiguity traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Sicurezza Emilio ricorre avverso l'ordinanza del 4 maggio 2023 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
Art. 81 cod. pen.
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod.
Art. 74 D.P.R. 309/1990
al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R.
Art. 73 T.U. stup.
309, commesso da marzo 2012 con condotta permanente in Giugliano e Arzano, a quattro reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U.
Art. 80 T.U. stup.
art. 671 cod. proc. pen
Sicurezza Emilio ricorre avverso l'ordinanza del 4 maggio 2023 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
artt. 81 cod. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, m-n riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632
Corte costituzionale, n. 183 del 03/07/2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SICUREZZA EMILIO nato a CASERTA il 28/02/1975 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Sicurezza Emilio ricorre avverso l'ordinanza del 4 maggio 2023 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso da marzo 2012 con condotta permanente in Giugliano e Arzano, a quattro reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi dal 12 al 19 marzo, il 16 e il 25 maggio e il 7 luglio 2012 in Giugliano e Arzano, e al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantità, ai sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, T.U. stup., commesso dal 24 settembre alla data del 1 ottobre 2012 in Giugliano e Arzano, riuniti tutti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 9 novembre 2017, divenuta definitiva;

2) a più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi il 10 giugno, 24 e 25 luglio 2011 in Piedimonte San Germano e Cassino, giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 24 giugno 2022, divenuta definitiva: Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, considerando che non vi era stata contiguità temporale dei reati, che diversi erano stati i luoghi di commissione e che i delitti erano stati posti in essere con l'ausilio di soggetti diversi.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, m-n riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati oggetto dell'istanza erano stati realizzati in un arco temporale di appena otto mesi ed reati erano stati posti in essere con l'ausilio dei medesimi complici.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.

La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto.

L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata è incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione del fatto che i reati, omogenei tra loro, erano stati commessi in un arco di tempo ridotto e che il giudice dell'esecuzione ha effettivamente travisato il dato della diversità dei correi del condannato essendo coimputati degli stessi fatti delittuosi Ferreri Gennaro e Mistretta Gianluca (per i quali si era proceduto separatamente).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata. All'annullamento consegue che va disposto il rinvio degli atti alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione fisica, per rinnovare l'esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.\sèY"'

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all